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Venerdì, 02 Luglio 2021 17:46

Assegno di cura: annullamento della graduatoria

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Ricorso per annullamento della graduatoria degli ammessi all’assegno di cura.

 

 

 

L’assegno di cura è un contributo economico destinato alla persona con disabilità grave con gravissima disabilità acquisita. Può essere erogato direttamente alla persona disabile, alla sua famiglia o ad altre persone che si incaricano dell’assistenza. L’assegno di cura è alternativo all’inserimento in una struttura residenziale e permette alla persona con disabilità di rimanere nel proprio contesto sociale e affettivo e di condurre una vita il più possibile indipendente.

 

Fissata la nozione di assegno di cura, passiamo ora ad un caso concreto, affrontato e risolto da un tribunale amministrativo.

 

Il figlio, procuratore speciale della madre affetta da gravissima disabilità, ricorre e contesta il punteggio assegnato all'istanza di accesso all'assegno di cura per pazienti con disabilità gravissima.

 

Conseguito il punteggio complessivo pari a 65, la domanda si è collocata al numero xxxx della graduatoria definitiva, approvata con deliberazione dell'Azienda sanitaria locale.

 

La domanda è risultata ammessa al beneficio ma non finanziata, in quanto, sebbene si fosse deciso di procedere al pagamento delle domande assegnatarie di un punteggio pari o superiore a 65, non tutte le domande con punteggio di 65 in graduatoria sono state liquidate, stanti i limiti imposti dalla disponibilità economica regionale, pari ad Euro 123455667.

 

In concreto, sono state liquidate le domande collocatesi fino alla posizione n. xxxe.

 

È accaduto, in particolare, che alla domanda del ricorrente non sono stati riconosciuti i 20 punti previsti dall'avviso pubblico per il criterio di priorità sub d) ovvero "l'avente diritto risulta già titolare di assistenza domiciliare riabilitativa ovvero fruitore di prestazioni riabilitative per -OMISSIS- (non compartecipate dall'apposito fondo regionale)".

 

Dice il ricorrente che, se i 20 punti fossero stati assegnati, la domanda avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 85 punti e sarebbe stata pertanto finanziata.

 

Il ricorso viene accolto [1].

 

Quanto all'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati sollevata dall'Azienda sanitaria, il Collegio ne esclude la fondatezza in quanto la pacifica omessa trasmissione al ricorrente della graduatoria "in chiaro" (redatta con l'indicazione del solo codice della domanda per evidenti ragioni di tutela della riservatezza di dati sensibilissimi), che pure lo aveva richiesto, ha reso pressoché impossibile provvedere alla notifica richiesta dall'articolo 41 del codice del processo amministrativo.

 

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, se ne ravvisa l'infondatezza, posto che la procedura per il riconoscimento dell'assegno di cura si traduce nell'applicazione da parte dell'A.S.L. di criteri stabiliti dalla Regione (in termini, v. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. -OMISSIS-).

 

I 20 punti rivendicati dal ricorrente non sono stati riconosciuti in quanto l'avviso pubblico ha previsto, con riferimento alle prestazioni indicate fra i criteri di priorità di cui ai punti c) e d), che la fruizione delle misure assistenziali dovesse essere già in essere alla data di pubblicazione della D.G.R. n. -OMISSIS-del 2018.

 

La madre del ricorrente ha usufruito delle prestazioni riabilitative domiciliari a far data dal xcvfsasd fino al gagergdfxx: il trattamento riabilitativo, pertanto, non era in corso alla data del xxxxx, momento di pubblicazione della DGR.

 

L'Amministrazione ha interpretato la previsione del bando nel senso che le prestazioni sanitarie devono perdurare al xxxxdd.

 

Come correttamente rilevato dal ricorrente, l'attività di assistenza domiciliare riabilitativa, gestita dal Servizio sanitario nazionale, è caratterizzata dalla previsione di una serie di prestazioni da svolgersi nell'arco dell'anno il cui inizio e la cui fine possono dipendere da diverse circostanze, tra cui: le disponibilità del fisioterapista di turno, le condizioni di salute e di disponibilità del beneficiario e del suo nucleo familiare, l'organizzazione dell'Azienda sanitaria.

 

Conseguentemente l'interpretazione seguita dall'Amministrazione sanitaria conduce a conseguenze discriminatorie nei confronti di un paziente rispetto ad altri sol perché ha interrotto il ciclo delle prestazioni fisioterapiche, in ragione di circostanze eterogenee e prive in sé di alcun significato, risolvendosi, pertanto, in una interpretazione irragionevole.

 

Di conseguenza, deve senz'altro preferirsi l'interpretazione, suggerita dal ricorrente, per cui l'attività di assistenza domiciliare fisioterapica in favore dell'avente diritto all'assegno di cura consente l'attribuzione del punteggio ove riguardi l'annualità cui attiene l'assegno di cura richiesto.

 

Tale ultima circostanza è pacifica nel caso di specie, ragion per cui deve ritenersi che la mancata attribuzione dei 20 punti sia illegittima per contrasto con l'avviso pubblico.

 

La graduatoria va, pertanto, annullata.

 

 

 

[1] Tar Puglia, Bari, Sezione 2, sentenza n. 600 del 09.04.2021

 

 

 

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Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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