Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale sono una guida sui criteri che governano la determinazione delle somme da riconoscersi in caso di danno alla persona.
Qui, in estrema sintesi, i punti più importanti delle nuove tabelle.
Indice
Qual’ è il valore di un singolo punto di invalidità?
Che cosa non comprende la tabella?
Che cos’è la personalizzazione del danno non patrimoniale?
Qual’ è il valore dell’invalidità temporanea?
Che cos’è il danno da perdita del rapporto parentale?
Le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria per i danni superiori al 9%.
Invece, per le lesioni cosiddette micropermanenti, cioè fino al 9% di invalidità permanente, si adottano le tabelle legislative previste dall’art. 139 codice ass., sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall’art. 138 cod. ass. anche per le macropermanenti.
Le tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall’entità percentuale della stessa e, quindi, anche nel range dall’1% al 9%.
Qual è il valore di un singolo punto di invalidità?
Il valore punto convenzionale è di euro 1.182,41, cosiddetto punto base, per un’ipotetica invalidità di un punto percentuale sulla complessiva invalidità psicofisica di una persona nella fascia di età fino ad un anno, apportando comunque a questo parametro convenzionale di partenza una serie di correzioni basate su coefficienti predeterminati, in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell’età.
Il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica-dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
Che cosa non comprende la tabella?
Non comprende la componente morale soggettiva per la liquidazione, per la quale il Tribunale di Roma ha introdotto le fasce di oscillazione che attribuiscono un aumento dell’importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall’11% al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di 10 punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.
Che cos’è la personalizzazione del danno non patrimoniale?
La valutazione della componente morale del danno non patrimoniale si distingue nettamente dalla c.d. personalizzazione.
In presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che vengano dimostrate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto ad ordinarie conseguenze lesive, il giudice può aumentare le somme dovute a titolo risarcitorio, ovviamente con una motivazione chiara ed analitica.
Qual è il valore dell’invalidità temporanea?
Euro 110,60 giornalieri per l’invalidità temporanea assoluta, anno 2019.
Euro 55,30 giornalieri per l’invalidità temporanea parziale, anno 2019.
Valori fissati per i danni dal 9% di I.P. in su.
Per i danni di valore inferiore si applica invece l’art. 139 d. lgs. 209/05 (valori aggiornati con d.m. 09.01.2019).
Che cos’è il danno da perdita del rapporto parentale?
Si tratta della sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara, che accompagna l’esistenza del soggetto che la subisce.
Questo pregiudizio va integralmente ed unitariamente risarcito, con una specifica personalizzazione.
I fattori che influenzano il risarcimento sono 5:
- il rapporto di parentela tra vittima e congiunto,
- l’età del congiunto,
- l’età della vittima,
- la convivenza tra vittima e familiare superstite,
- la presenza di altri familiari.
Si tratta di quel pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito direttamente dal congiunto e comprende sia l’aspetto interiore del danno sofferto (dolore, disistima, vergogna, paura, disperazione), sia quello dinamico-relazionale che coincide con il peggioramento delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore punto, per il 2019, è di max euro 6.000,00.
Il range di oscillazione di questo valore permette di tener presente una più aderente valutazione di ciascun singolo caso.
Con la particolarità che, nel caso di sconvolgimento della vita connesso con l’assistenza alla persona, tale voce di danno sarà riconosciuta solo al titolare dell’obbligo di provvedere all’assistenza stessa del danneggiato.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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