Olio su strada, danni da caduta.
E’ vero che il Comune, proprietario di una strada, risponde della caduta di un utente viario che non abbia visto una macchia di olio sul sedime, perché questa era nascosta magari da una curva, o perché il colore della macchia era quasi uguale a quello dell’asfalto?
Nella maggior parte dei casi la risposta è sì: l’ente proprietario del tratto stradale dove si verifica questa caduta, che provoca lesioni fisiche a danno del malcapitato, risponde a titolo di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2051 del codice civile.
In generale, le sentenze sull’argomento ci dicono che l’obbligo di custodia che incombe sul Comune si concretizza principalmente su due fronti: quello preventivo e quello riparatorio.
Indice
L’esclusione di responsabilità
Sul fronte della prevenzione, possiamo affermare che il Comune deve mettere in atto tutte quelle misure atte ad impedire -a monte- il verificarsi di un sinistro, per esempio a causa di una macchia d’olio insidiosa in quanto scarsamente visibile.
Mentre, sul versante della riparazione, l’Ente proprietario e manutentore deve realizzare ogni utile intervento riparatore per neutralizzare, in un tempo ragionevole, tutti gli elementi pericolosi e non prevedibili che si siano verificati.
L’esclusione di responsabilità
In quest’ottica, ultimamente la Cassazione ha avuto modo di chiarire [1] che l’Ente rimane liberato dalla responsabilità solo se è in grado di dimostrare che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, cioè da altri. Deve trattarsi di cause non conoscibili nè eliminabili nell’immediatezza, neppure con la più accorta e rapida attività di manutenzione.
In tutti i casi nei quali l’utente della strada, cadendo sulla non visibile macchia d’olio, riporti lesioni e a causa di queste sia costretto all’immobilità per un certo tempo o, peggio, a subire un intervento chirurgico, potrà agire nei confronti dell’Ente proprietario e manutentore per l’accertamento del fatto e per la domanda di risarcimento dei danni subiti.
La casistica è molto ampia; frequente è il caso del motociclista che cade scivolando su una macchia d’olio non visibile, riportando lesioni corporali.
Un consiglio: prima di avviare la causa per il risarcimento del danno è bene preoccuparsi di organizzare la prova dell’evento e del nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso.
Quindi: munirsi del rapporto delle Autorità intervenute sul luogo dell’evento, dichiarazioni testimoniali, certificazione medica completa comprovante il decorso delle lesioni, perizia medico legale, preventivo o fattura di riparazione del danno materiale.
[1] Cass. Sesta Sez. Civ. 3, Ordinanza n. 19612 dep. 19.07.2019.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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