Lunedì, 22 Luglio 2019 08:52

Mobbing Pubblico impiego

Scritto da

 

L’ansia intesa come reazione ad un ambiente di lavoro ostile può portare al mobbing?

Avrai già sentito parlare di mobbing nel settore del pubblico impiego; avrai anche notato, documentandoti un po’, che le richieste di risarcimento in questo specifico settore non sono proprio semplicissime da sostenere in causa.

Oggi, però, vediamo un caso dove questa domanda è stata accolta.

La sentenza commentata è abbastanza articolata e complessa nei suoi passaggi.

Tra i vari temi della pronuncia, si parla di sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale, di azioni punitive e comportamenti persecutori.

Sono certamente argomenti delicati e spigolosi, che è sempre meglio conoscere.

Dunque, Il Tar Venezia dice che quelle particolari ed ostili condizioni di lavoro possono effettivamente portare al mobbing: lo fa con la sentenza n. 883 del 10.09.2018.

La conclusione della lunga sentenza è il riconoscimento del danno cd. da mobbing, inteso quale danno non patrimoniale per lesione della personalità morale del dipendente pubblico, comprensivo del danno esistenziale liquidato, in via equitativa, in euro 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione.

Ma vediamo i fatti e le conclusioni del giudice, cercando per quanto possibile di ridurli in sintesi.

 

 

Indice

La vicenda

Le richieste di danni

La decisione dei Giudici

Il demansionamento

Gli elementi costitutivi dell'illecito

 

 

La vicenda

Un appartenente alla Guardia di Finanza è in congedo assoluto da alcuni anni, per un’infermità derivata da sindrome ansioso-depressiva reattiva all'ambiente lavorativo conflittuale.

L’ambiente di cui parla è quello del Comando presso il quale è stato forzatamente trasferito diversi anni prima.

Da dire che, per svolgere il servizio, gli era stato rilasciato il cd. "Nulla Osta di Segretezza - N.O.S. Segretissimo Nazionale", a riprova dell’affidabilità e fiducia di cui godeva: fiducia testimoniata anche dall'ampia autonomia operativa accordatagli nei confronti del Comandante di Sezione.

Il contesto lavorativo, tuttavia, a suo dire sarebbe repentinamente mutato con il subentro, ad un certo punto, di un nuovo Comandante.

Infatti, a partire da quel momento, l’interessato non solo aveva perso la sua autonomia di azione, ma veniva privato dei compiti che normalmente svolgeva, vedendo drasticamente ridotta la propria opera.  

Scopriva poi un procedimento penale a suo carico.

La scoperta del procedimento, definito con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, portava ad una denuncia del militare da parte dei suoi superiori alla Procura della Repubblica avente ad oggetto la partecipazione del medesimo, nel 2005, alla procedura di valutazione per l'avanzamento di grado: procedura, nel corso della quale egli ometteva di riferire al proprio Comando l'esistenza a suo carico della sentenza penale appena menzionata.

Stando alla sua versione dei fatti, tuttavia, sebbene l’omissione era stata vera, andava però motivata dalla circostanza che egli non aveva avuto contezza della sentenza stessa, essendogli stata quest'ultima notificata presso la propria residenza familiare in un periodo in cui - per ragioni personali - dimorava altrove e non essendogli stata la notifica riferita dalla moglie a cui la sentenza era stata consegnata.

Il relativo processo penale si poi era concluso con la sua piena e definitiva assoluzione.

Anche la causa dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità erariale era stata archiviata.

Dunque secondo l’interessato, molto prima di questi risultati processuali a lui favorevoli, l'Amministrazione avrebbe potuto tranquillamente verificare la fondatezza delle sue ragioni.

Al contrario, essa, a suo dire, avrebbe invece abusato delle informazioni ricevute dalla Procura sulla sentenza penale del 2004, per porre in essere nei suoi confronti azioni punitive e comportamenti persecutori espressi, oltre che nella sospensione del "Nulla Osta di Segretezza", nell'irrogazione di sanzioni disciplinari e in un trasferimento d'autorità alle dipendenze di uno degli ufficiali che lo avevano denunciato.

Senza dire che era stato affiancato a colleghi con grosse problematiche personali o di servizio: un ufficiale poi morto suicida e colleghi con problemi giudiziari: affiancamenti riconducibili con tutta evidenza ad una chiara volontà di perseguitarlo, con l’imposizione di relazioni di colleganza difficoltose.

Era stato poi umiliato attraverso un suo palese demansionamento.

Adibito a svolgere attività di piantonamento delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione nella caserma e, per circa un anno, ordinato di svolgere attività di scarto d'archivio dello Schedario Generale, consistente nel pesare fascicoli archiviati e sistemarli fisicamente in appositi garage in vista della loro distruzione.  

In aggiunta, denigrato nella redazione delle note caratteristiche per alcuni anni, tant'è vero che queste venivano annullate dal Tribunale.

Ma l'Amministrazione, ignorata tale sentenza, ne aveva redatto di nuove ancora illegittime, anche queste annullate dal Consiglio di Stato perché emesse in violazione dei dettami della sentenza da eseguire.

Ma c’era dell'altro: l'esponente, dal trasferimento presso la Sezione Logistico-Amministrativa, denunciava di essere stato privato degli strumenti di lavoro, non ricevendo copia delle chiavi degli armadi che contengono il materiale, compresi i buoni per l'acquisto di benzina e gasolio per le auto di servizio, sebbene fosse stato nominato gestore degli automezzi e non ottenendo l'accesso alla rete internet, nonostante la funzione di gestore dei beni mobili del Comando.

In più, per quattro anni non partecipava alle esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione di servizio, pur a fronte dell'obbligo di far svolgere almeno due esercitazioni all'anno.

 

 

Le richieste di danni

Tutti questi elementi sarebbero stati, ad avviso del ricorrente, sintomatici dell'intento persecutorio avuto nei suoi confronti da vari esponenti dell'Amministrazione.  

L’interessato aveva subito anzitutto un danno patrimoniale, poiché dall’infermità ne era derivata, con il congedo assoluto, la fine della sua vita professionale: egli perciò aveva chiesto, a titolo di danno patrimoniale, le retribuzioni che avrebbe percepito ove la sua vita lavorativa fosse proseguita normalmente, nonché il diverso trattamento pensionistico di quiescenza per età che ne sarebbe derivato.

Aveva chiesto il ristoro delle somme pagate per far fronte alle spese mediche ed a quelle legali.

Inoltre domandato il pagamento di un danno da cd. mobbing, anche stavolta in base ad una perizia di parte e dando conto della sussistenza di tutti gli elementi strutturali della fattispecie del cd. mobbing da lavoro.

Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente aveva chiesto il pagamento del danno biologico temporaneo e permanente, per la sindrome ansioso-depressiva da cui era affetto e in dipendenza delle condotte di mobbing, nonché del danno cd. esistenziale per il disagio psicologico particolarmente grave patito.

Ad ogni modo, come vedremo in seguito il Tar riconoscerà la sola domanda di danni per mobbing.

 

 

La decisione dei Giudici

I giudici arrivano a riconoscere il danno da mobbing, escludendo le altre richieste risarcitorie.

La sentenza è dunque interessante ed utile proprio per questo, dal momento che accorda soddisfazione alla domanda per danno da mobbing, quando sappiamo bene che ottenere giustizia sul mobbing non è certo cosa semplice nelle Aule amministrative.

Dice il Tar: il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.

La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini della configurazione del mobbing.

Nel caso esaminato il ricorrente ha provato alcune circostanze in grado di dimostrare la presenza di elementi costitutivi del cd. mobbing.

 

 

Il demansionamento

In particolare, sintomatici di una condotta persecutoria dell'Amministrazione sono gli episodi di demansionamento subiti dal dipendente una volta trasferito, episodi che, nella loro realtà storica, non vengono nemmeno negati nella relazione versata in atti dall'Amministrazione resistente.

Poi, una relazione della P.A. cerca di dimostrare che tutte le attività affidate al dipendente e di cui costui si lamenta-il "piantonamento", meglio: il controllo delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione; lo scarto d'archivio; le operazioni di concentramento di capi di vestiario non più in uso al Corpo; la cd. attività da scrivano sarebbero, in realtà, coerenti con le mansioni dello stesso e con i compiti propri della Sezione.

In realtà, spiega il Tar, così come riportate le difese dell'Amministrazione, queste sono poco convincenti.

Alcune delle affermazioni della P.A. sono poco credibili, o, comunque, sfornite di supporto probatorio.

Così, non si comprende in che cosa possa essere consistita l'attività di coordinamento delle operazioni di concentramento dei capi di vestiario non più in uso al Corpo: operazioni, la cui portata svilente e demansionante era stata di palmare evidenza, se messe a confronto con il mansionario previsto dall'art. 34 d. lgs. n. 199/95.

Analogamente l'Amministrazione affermava, ma non provava, che il compito di "controllo" delle ditte che eseguono lavori di ristrutturazione della caserma sarebbe stato svolto indistintamente da tutti i membri della Sezione Logistico-Amministrativa: anche questa era affermazione poco credibile, ove a detto compito di "controllo" si attribuisca il significato di mere funzioni di sorveglianza delle attività materiali eseguite dai dipendenti delle ditte incaricate delle lavorazioni.

Una cosa sono le attività di "coordinamento, gestione e monitoraggio" nonché il controllo "di natura tecnico logistica", che possono certamente implicare l'assolvimento di funzioni delicate e dal contenuto complesso; tutt'altro cosa sono, invece, le attività materiali di sorveglianza e "piantonamento" dei dipendenti delle ditte incaricate dei lavori, nel corso dell'esecuzione degli stessi: è a queste ultime che il militare afferma di essere stato adibito, e non già a quelle di contenuto più elevato.  

 

 

Gli elementi costitutivi dell’illecito

Ora, gli elementi costitutivi dell'illecito causativo del cd. danno da mobbing sono ravvisabili nei comportamenti descritti dell'Amministrazione, dai quali si evincono la progressiva discriminazione e la pretestuosa vessazione inflitte al ricorrente: comportamenti i quali, perciò, sono fonte di responsabilità contrattuale per la P.A. ai sensi dell'art. 2087 c.c. in quanto lesivi della personalità morale del dipendente.

D'altro lato, non si deve tralasciare il ruolo che possono avere giocato, nell'insorgenza e negli sviluppi della sindrome ansioso-depressiva altri fattori, che emergono diffusamente dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso con le vicissitudini personali e familiari del militare, nonché la stessa sua sottoposizione al procedimento penale, e, in parallelo, a quello per responsabilità amministrativo-contabile.

Tutti questi elementi conducono a riconoscere in via equitativa al ricorrente una somma a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing, di euro 30.000,00, pari a circa il 50% dell'importo domandato a tale titolo, che deve considerarsi comprensiva di tutte le voci di danno non patrimoniale del militare incluso il danno esistenziale.

 

 

Altre informazioni?

Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2410 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.