Se l’Amministrazione decide di prendere come riferimento una querela per poi formulare, a danno della persona interessata, un giudizio di sopravvenuta inaffidabilità nell’uso delle armi, deve procedere ad un accertamento anche sommario del fatto posto a base della querela stessa, per giustificare in concreto il diniego che si appresta a dare sul rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Se non lo fa, cioè se omette l’accertamento, il diniego potrà essere sottoposto a ricorso e il Tar lo accoglierà, così come si è già verificato in occasione della causa amministrativa seguita dal Tribunale per l’Emilia Romagna, Sez. Prima, processo concluso con la favorevole e non appellata sentenza n. 744 pubblicata l’08.10.2018.
Indice
Presentazione dell’istanza di rinnovo della licenza.
Il primo motivo: carenza di istruttoria.
Il secondo motivo: difetto di motivazione.
La sentenza favorevole, non appellata.
La mancanza della verifica dei fatti.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Presentazione dell’istanza di rinnovo della licenza.
La persona interessata, nel caso sopra segnalato, presenta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e riceve la comunicazione dell’avvio di un procedimento per il rigetto della domanda, vista la denuncia sporta a suo carico da un terzo per il reato di minaccia semplice, denuncia poi rimessa, come risulta dalla sentenza del Giudice di Pace con la quale si dichiara non doversi procedere appunto per intervenuta remissione della querela.
La Questura, però, ritiene che la denuncia sul piano amministrativo fornisce elementi sufficienti per ritenere che l’interessato non dà più affidamento di non abusare delle armi e, di conseguenza, rigetta la richiesta.
Viene quindi presentato il ricorso, che si sviluppa sostanzialmente su due motivi.
Il primo motivo: carenza di istruttoria.
Si censura l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto, se neanche l'esistenza di condanne penali costituisce una condizione automatica di diniego di rinnovo di licenze in materia di armi, tantomeno lo può essere una denuncia penale, procedibile a querela, poi rimessa.
Il potere discrezionale dell’Autorità di polizia deve fondarsi su elementi che oggettivamente depongano per la inaffidabilità dell'interessato, a prescindere dalla circostanza che essi integrino o meno fattispecie penalmente rilevanti.
Nel caso in questione, il provvedimento ricava il giudizio di inaffidabilità solo dalla querela sporta per una minaccia, la cui veridicità non è mai stata accertata.
In sostanza, quella denuncia si inserisce nel contesto di liti condominiali dall’elevato tenore conflittuale, con esasperazione di qualsiasi episodio esposto caricandolo di circostanze non veritiere, in ogni caso con querela rimessa cosicché non vi è stato alcun fatto storico accertato.
In pratica non vi è stata nessuna valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare, di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
Il secondo motivo: difetto di motivazione.
Si contesta il difetto di motivazione anche alla luce di quanto richiesto dalla circolare 6454/2003 del Ministero dell’Interno che richiede una congrua motivazione che non deve fare esclusivo riferimento ad un singolo fatto bensì deve riporre il proprio fondamento in ulteriori circostanze.
Nella vicenda non è affiorato alcun elemento ulteriore oltre la querela rimessa ed il ricorrente è persona incensurata ed esente da carichi pendenti, oltre che in possesso della licenza di caccia dal 1981 senza alcuna soluzione di continuità.
Va tenuto altresì presente che il querelante utilizza con disinvoltura l’arma della querela per lo stesso reato anche nei confronti di altri condomini.
Il comportamento dell’Amministrazione è contraddittorio in quanto la Questura, considerato che la presentazione di la querela risale al febbraio 2014 ed essendo immediatamente inserita nel CED del Ministero degli interni, era a conoscenza dell’esistenza della stessa da allora e non si spiega perché l’inaffidabilità non è stata subito apprezzata con una revoca dell’autorizzazione esistente senza aspettare la richiesta di rinnovo.
La sentenza favorevole, non appellata.
Il ricorso è ritenuto fondato.
Il rinnovo di un’autorizzazione di polizia in materia di armi è legato alla valutazione di una perdurante affidabilità rispetto a quella apprezzata in passato quando vi è stato l’esito positivo della precedente richiesta.
L’eventuale cambiamento del giudizio può derivare da circostanze sopravvenute rispetto all’ultimo provvedimento o a fatti anche antecedenti ma di cui non si era avuta notizia all’epoca.
Nel caso, l’unico elemento nuovo rispetto al passato è costituito da una denuncia-querela sporta da un condomino e oggetto di remissione cristallizzata da una sentenza di non doversi procedere.
E’ certamente condivisibile quanto affermato dalla Questura circa l’autonoma rilevanza sul piano amministrativo di vicende come questa al di là dell’esito penale, per cui l’avvenuta remissione di querela non esime l’autorità di polizia dal vagliare la rilevanza dei fatti descritti nella querela.
Ma il giudizio deve essere ancorato ad una valutazione in concreto dell’episodio oggetto della querela, per verificare se esso abbia un’influenza sull’affidabilità del richiedente il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia.
Dal contenuto della querela si apprende che il querelante afferma di esser stato minacciato da una persona da dietro il portone di casa, e di aver visto trattarsi del ricorrente attraverso lo spioncino del portone.
La mancanza della verifica dei fatti
Ma diversamente da quanto sostenuto dalla Questura non vi è stata alcuna verifica che il fatto storico sia stato posto in essere dal ricorrente; nella sede processuale dove sarebbe dovuto avvenire questo accertamento ci si è fermati ad un momento preliminare poiché vi è stata remissione di querela che ha reso inutile una verifica della fondatezza dell’incriminazione a carico del ricorrente.
Resta il fatto definitivo che la persona interessata è un signore di 66 anni titolare dell’autorizzazione, di cui ha chiesto il rinnovo da moltissimi anni e che non ha mai dato adito ad alcun rilievo non solo penale ma anche di polizia.
In conclusione il giudizio di non affidabilità è meramente apodittico ed è indice di quello che in altre sentenze, il Collegio ha chiamato uso difensivo della discrezionalità amministrativa.
L’autorità di polizia in tutti i casi in cui si è verificato un episodio che in astratto potrebbe avere influenza sull’affidabilità, lo prende a fondamento del diniego senza operare alcun approfondimento perché non vuole correre il rischio che, se in futuro il richiedente l’autorizzazione commettesse atti rilevanti sul piano dell’affidabilità, qualcuno possa contestare che il provvedimento era stato favorevole nonostante, ad esempio come nel caso di specie, la querela.
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