Sabato, 05 Settembre 2020 12:44

Armi facoltà del Prefetto art. 39 T.U.L.P.S.: breve guida

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Divieto di detenzione delle armi, collegamenti con art. 38 t.u.l.p.s., ritiro cautelare di armi, cessione a terzi di armi, comunicazione di avvenuta cessione, confisca, collegamenti con art. 6 l. 152 del 1975 e art. 240 c.p.

 

 

 

 

Facoltà del Prefetto in sintesi

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S.

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. esenzione dall’obbligo della denuncia

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. verifiche di controllo

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. certificazione medica

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. trasferimento dell’arma in luogo diverso

Confisca

Casistica

Casistica: confisca in caso di estinzione del reato per oblazione

Casistica: detenzione e denuncia delle armi da fuoco

Casistica: comunicazione del cambiamento del luogo di detenzione

Casistica: detenzione di armi bianche

Casistica: denuncia di munizioni

 

 

 

Facoltà del Prefetto in sintesi

L'art. 39 del T.U.L.P.S. prevede la facoltà del Prefetto di vietare il possesso di armi e munizioni a individui ritenuti pericolosi. La disposizione parla espressamente di persone ritenute capaci di abusarne.

 

Il detentore di tali armi e munizioni dovrà provvedere a cederle a soggetti in possesso dei requisiti di legge entro il termine perentorio di 150 giorni.

 

Nel caso tale termine decorra senza che avvenga la cessione, le predette armi e munizioni saranno confiscate.

 

Il predetto articolo prevede -al secondo comma- la possibilità, partendo da una prognosi di rischio concreto, che i pubblici ufficiali provvedano al sequestro preventivo delle armi e delle munizioni legalmente.

 

In buona sostanza l'art. 39 prevede una discrezionalità da parte della P.A., nel vietare il possesso di armi e munizioni per esigenze di pubblica sicurezza.

 

Qui di seguito, per comodità del lettore, si riporta il testo letterale della disposizione richiamata.

 

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

In sostanza tale facoltà viene riconosciuta al Prefetto partendo da un’esigenza di tipo cautelare, ovvero non attendere i tempi del procedimento amministrativo.

 

 

 

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S.

Proseguendo nella lettura delle disposizioni attinenti la materia che stiamo esaminando (art. 38):

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

 

La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

 

 

 

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. esenzione dall’obbligo della denuncia

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

 

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

 

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

 

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

 

 

 

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. verifiche di controllo

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

 

 

 

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. certificazione medica

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

 

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. 

 

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

 

In tal caso le armi detenute verranno sequestrate dalla pubblica autorità la quale assegnerà un termine al detentore per provare di essere in possesso dei requisiti psico-fisici.

 

 

 

Detenzione di armi art. 38 T.U.L.P.S. trasferimento dell’arma in luogo diverso

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

 

In tal senso è interessante notare l’evoluzione giurisprudenziale che in seguito si riporterà.

 

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza. 

 

 

 

Confisca

E' possibile che un’arma venga confiscata, ovvero acquisita a titolo definitivo da parte dello Stato. In tal caso la perdita della proprietà e del possesso sarà definitiva.

 

In seguito la pubblica autorità provvederà alla distruzione dell’arma confiscata.

 

Tale possibilità deriva dal disposto combinato di due norme.

 

L'art. 240 c.p prevede che “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

L'art. 6 della L. 152 del 1975 rinvia espressamente all'art. 240 c.p. sostenendo che “il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi”.

 

 

 

Casistica

Occorre fare attenzione ad un particolare in caso di reati attinenti alla custodia o al maneggio delle armi.

 

E' vero che la maggior parte delle violazioni delle norme del T.U.L.P.S. costituiscono contravvenzioni, reati per i quali si può evitare il processo penale con il pagamento di una somma di denaro (oblazione).

 

Però in tal caso le armi che sono state considerate oggetto del reato o strumento dello stesso, saranno definitivamente confiscate.

 

 

 

Casistica: confisca in caso di estinzione del reato per oblazione

In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 50142/2014, che ha confermato come vi sarà sempre la confisca in caso di estinzione del reato per oblazione.

 

Occorre quindi sempre considerare e valutare caso per caso la possibilità di difendersi in giudizio, in quanto in caso di vittoria le armi sequestrate verranno restituite.

 

 

 

Casistica: detenzione e denuncia delle armi da fuoco

Interessanti sono alcune sentenze che si riportano in tema di detenzione e denuncia delle armi da fuoco.

 

Tra queste, la sentenza n 62/2017 della II sezione penale del Tribunale di Firenze.

 

Gli imputati venivano accusati di: 1) omessa comunicazione della detenzione di n. 1924 cartucce spezzate o a palla 2) detenzione irregolare di armi lunghe e delle relative munizioni in luoghi accessibili a tutti 3) omessa comunicazione alle autorità di P.S trasferimento del luogo di detenzione di un’arma lunga.

 

Nello svolgimento del processo emergeva che le armi giungevano in possesso degli imputati a seguito della morte di un congiunto e che le munizioni, rivestite di cartone erano molto risalenti nel tempo, e dunque inutilizzabili.

 

In sostanza il ritrovamento delle predette armi e munizioni avveniva in maniera fortuita nel corso di una ristrutturazione.

 

Non essendovi prova della effettiva data in cui gli imputati entravano in possesso delle armi e delle munizioni – da cui scaturisce l'obbligo di denuncia nelle 72 ore – il giudice disponeva l'assoluzione.

 

 

 

Casistica: comunicazione del cambiamento del luogo di detenzione

Ancora, circa l'obbligo della comunicazione del cambiamento del luogo di detenzione la sentenza n. 27985/2016 della Corte di Cassazione statuisce un importante principio.

 

La Suprema Corte infatti, interrogandosi sull’interpretazione del testo della norma, giungeva alle seguenti conclusioni.

 

Non è necessario ripetere la denuncia nel caso in cui lo spostamento avvenga all'interno dell'ambito di competenza del medesimo ufficio di P.S. competente.

 

 

 

Casistica: detenzione di armi bianche

Riguardo alla detenzione di armi bianche, rilevante è la sentenza 3116/2016 del Tribunale di Padova.

 

L'imputato, in seguito ad una denuncia subita da un vicino, era stato processato per omessa denuncia della detenzione di coltelli, che in un controllo dei carabinieri venivano rinvenuti nell'armadietto blindato insieme ad alcuni fucili regolarmente denunciati.

 

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale il perito nominato dalla difesa sosteneva che i predetti coltelli non fossero armi bianche ai sensi dell'art. 45 T.U.L.P.S. ma solamente lame da caccia.

 

Venendo meno l’obbligo di denuncia alla P.S l'imputato veniva assolto con formula piena.

 

 

 

Casistica: denuncia di munizioni

In ultimo si segnala, in materia di denuncia di munizioni, la sentenza n. 18376/2008 della Cassazione.

 

In questa pronuncia si esclude la violazione del disposto di cui all' art. 697 c.p. per omessa comunicazione, con separata denuncia, delle munizioni costituenti la normale dotazione dell'arma.

 

Dunque, sostiene la Cassazione, non sarà necessario provvedere a due separate comunicazioni se il numero di cartucce detenute non supera la capacità del caricatore.

 

Appare chiaro che occorra far riferimento a caricatori standard con cui viene prodotta e venduta l’arma e non ad accessori di aftermarket come, ad esempio, caricatori maggiorati.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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