Detenzione armi, collegamenti con art. 1 bis D. Lgs. 527/92, dove come e quando fare denuncia, esenzione dall’obbligo di denuncia, verifiche di controllo, trasferimento di arma, luogo di custodia.
Detenzione armi collegamenti con art. 1 bis D. Lgs. 527/92
Dove come e quando fare denuncia
Esenzione dall’obbligo di denuncia
Come è noto, detenere armi da fuoco o anche bianche è consentito, ma solo a condizione di essere in possesso della relativa licenza e di comunicarlo alle autorità nelle forme previste dalla legge.
In tal senso l'art. 38 T.U.L.P.S recita: “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”
Vedremo come e in che maniera comunicare alle Autorità la detenzione delle armi e i casi in cui tale obbligo non è previsto.
Detenzione armi collegamenti con art.1 bis D. Lgs. 527/92
Come in precedenza detto, in Italia non è possibile comprare un’arma senza la relativa autorizzazione rilasciata dalla Questura competente territorialmente.
Una volta che si è ottenuta la relativa licenza sarà possibile recarsi in armeria e acquistare un’arma.
Entro 72 ore dall'acquisto di armi, munizioni o materiale esplodente, è obbligatorio comunicare alla competente Questura o stazione dei carabinieri l'acquisto.
Al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 38 T.U.L.P.S. occorre capire quali armi o parti di esse la legge obbliga a denunciare.
L'art. 1 bis del D. Lgs. 527/92 da una definizione delle varie categorie di armi per le quali sussiste l'obbligo di denuncia.
Per "arma da fuoco" si intende:
a) qualsiasi arma portatile a canna che espelle, é progettata ad espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata;
b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
- "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; d)"munizione": l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti; f) intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) "armaiolo": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.
Dove e quando fare la denuncia
La legge impone che entro 72 ore dall'acquisto di un’arma, il proprietario debba comunicarlo al commissariato di P.S o stazione dei carabinieri competente per territorio.
Occorre ricordare che la predetta denuncia è obbligatoria anche per caricatori con capacità superiore a 20 cartucce per armi corte e 10 per armi lunghe.
Dal 2018 è possibile effettuare tale denuncia anche a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata.
Nella denuncia devono essere riportati i seguenti documenti:
dichiarazione di vendita redatta dall’armeria o dal privato;
originale della/e denuncia/e delle armi eventualmente possedute;
se l’arma è acquistata da un privato allegare la fotocopia della denuncia del cedente.
Esenzione dall'obbligo di denuncia
L'art 38 del T.U.L.P.S. prevede delle categorie per cui è prevista l'esenzione dall'obbligo della denuncia al competente ufficio di P.S o stazione dei carabinieri.
- ) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- ) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- ) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'elencazione è tassativa, dunque nessuna ulteriore categoria può considerarsi esentata dall'obbligo di legge della denuncia nelle 72 ore successive all'acquisto.
E' facoltà delle autorità effettuare controlli sui soggetti che detengono armi.
Tale possibilità deriva dalla necessità di prevenire che una incauta detenzione delle stesse possa condurre ad impossessarsene soggetti terzi e non in possesso dei requisiti di legge.
Recita l'art. 38 “L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico”.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, si riscontrino la sopravvenuta insussistenza dei requisiti soggettivi, le armi rinvenute saranno sequestrate.
In tal senso si richiama il 2 comma dell'art. 39 T.U.L.P.S. che prevede che le forze dell’ordine possano procedere all'immediato sequestro delle armi senza attendere la decisione del Prefetto.
In tal caso il Prefetto assegnerà un termine perentorio di 150 giorni per la cessione delle armi.
In caso ciò non avvenga, le armi verranno confiscate.
La legge prevede al quinto comma dell'art. 38 del T.U.L.P.S. l'obbligo per il detentore di comunicare entro 72 ore il cambio del luogo di detenzione dell'arma.
L'art. 58 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. prevede in maniera esplicita che la denuncia di detenzione debba ripetersi ogni qual volta che il proprietario modifichi il luogo di detenzione dell'arma.
Nel caso di omissione della denuncia la legge prevede la pena dell'arresto fino a 3 mesi e dell'ammenda fino a 206 Euro.
In realtà, recente giurisprudenza di legittimità ha inteso l'obbligo di nuova denuncia solo nel caso in cui il nuovo luogo di detenzione si trovi fuori dalla competenza territoriale dell'ufficio di P.S. presso cui era stata presentata la denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
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Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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