Non tutti i fatti penalmente rilevanti, quale che sia il livello di certezza raggiunto in sede giudiziaria, possono essere ugualmente significativi ai fini del giudizio ex art. 39 del T.U.L.P.S.
Quando viene adottato il divieto detenzione armi, non è detto che l’Amministrazione azzecchi sempre quanto afferma.
Si perché il Prefetto è sempre chiamato a distinguere i tipi di reato che, ascritti ad una certa persona, si ritengono astrattamente pregiudizievoli per il titolo di polizia.
Vediamo allora un po’ più da vicino in che cosa consiste realmente questo importante e delicato passaggio valutativo, perché tantissime persone restano in silenzio quando viene loro notificato il pesante provvedimento di divieto, quando invece potrebbero reagire efficacemente con una memoria difensiva o con un ricorso al giudice.
Ora, secondo una buona parte di giudici, non tutti i fatti penalmente rilevanti sono uguali a questo fine (quale che sia il livello di certezza raggiunto in sede giudiziaria) e, in ultima analisi, possono essere ugualmente significativi ai fini del giudizio ex art. 39 del T.U.L.P.S.
Infatti:
- quando risultino reati (o imputazioni di reati) commessi proprio mediante l’uso o l’abuso delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge da sola, in modo che il divieto di detenzione non richiede altra motivazione;
- in altri casi, pur mancando una diretta relazione con l’uso delle armi, si potrà al limite sostenere che taluni reati siano rilevanti ai fini del divieto, siccome indicativi di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone;
- infine, per tutta la restante grande parte di reati nei quali non solo manca l’impiego delle armi, ma che neppure danno alcuna indicazione indiretta riguardo ad una ipotetica propensione all’abuso delle medesime, la possibilità di trarne elementi di valutazione ai fini del divieto è esclusa in radice o, quanto meno, è remota e legata a particolari contingenze da indicare chiaramente in motivazione.
In particolare, un divieto di detenzione di armi sarà certamente viziato laddove ometta di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali manchi una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione delle stesse, o il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo tale da escludere la sussistenza di sufficienti garanzie di non abusare delle armi.
Per fare un esempio: si pensi a tutti quei casi dove il Ministero sospetta della persona in quanto imputata per reati fiscali o di falso, o truffa e simili.
Ripeto: tanti e tanti giudici hanno costantemente ribadito questo concetto: intanto posso dire che ultimamente il Tar Catania (sentenza n. 3192/2020 pubblicata in data 30.11.2020) si è riportato al ragionamento illustrato accogliendo il ricorso della parte privata.
Poi posso anche consigliare, a chi volesse approfondire in modo accurato la delicata questione, di scrivermi chiedendomi una consulenza personalizzata.
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