Per il Tar Napoli, l’assunzione occasionale di stupefacenti non equivale a dire che c’è in assoluto l’incompatibilità con la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
I Magistrati del tribunale amministrativo di Napoli intervengono in questa delicata materia con la sentenza n. 502 pubblicata il 22.01.2021.
In pratica accolgono il ricorso presentato dalla persona interessata, la quale impugna il decreto emesso dal Questore con cui è stata rigettata la sua istanza volta a conseguire il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia.
La critica rivolta al decreto del Questore è semplice e precisa: se si contesta l’uso occasionale di stupefacenti come incompatibile con la licenza di porto, bisogna anche esaminare la personalità del soggetto nel suo insieme, tenuto conto del fatto che si parla di persona immune da mende e che non ha avuto l’applicazione delle sanzioni tipiche della materia, ossia quelle contemplate dall’art. 75 D.P.R. n. 309/90.
Dice il Tar: il Questore giunge all'adozione del diniego rilevando, in base all’unico episodio accertato a carico del ricorrente, che l'uso di sostanze stupefacenti è da ritenersi incompatibile con il possesso di armi.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che il titolare di licenza non solo deve essere esente da mende e dare pieno affidamento circa il corretto uso delle armi, ma che tale giudizio di affidabilità deve essere formulato anche valutando il pericolo che potenziali abusi possano provenire dal contesto personale nel quale vive e si relaziona.
Inoltre, quanto alla sufficienza del consumo di sostanze stupefacenti per integrare una legittima causa di revoca della licenza di polizia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, "in base all'art. 1 n. 5 del d.m. 28 aprile 1998 che stabilisce i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi, l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità".
Tuttavia, in questo caso, tali considerazioni non possono essere invocate a sostegno della legittimità del decreto questorile, essendo stato quest’ultimo motivato solo con il sintetico richiamo all’unico episodio di consumo di sostanze stupefacenti, senza alcuna ulteriore motivazione.
Nello specifico, l'Amministrazione si è limitata a richiamare la comunicazione del Comando Carabinieri, rilevando come dalla stessa si desume che il ricorrente ha fatto uso di sostanze stupefacenti, così da pervenire alla conclusione che, in ragione di tale accertato episodio, devono ritenersi venuti meno i requisiti soggettivi per la detenzione delle armi.
Ma questo giudizio, oltre ad essere generico, non contiene alcuna valutazione che lasci pensare ad un esame accurato, ed attualizzato, della condizione personale dell'interessato nel suo complesso (ad esempio, riferito all’accertamento di persistente abitualità nell’uso di sostanze stupefacenti o anche di ulteriori episodi di consumo occasionale).
Insomma, qui si parla di una carenza motivazionale che, per il Tar Napoli così come per tanti altri tribunali italiani, è certamente causa di annullamento dell'atto.
In definitiva, il ricorso viene accolto e l’amministrazione è chiamata a svolgere un riesame, approfondito, della complessiva posizione del ricorrente.
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