Il Questore revoca il libretto e la licenza del porto di pistola per difesa personale e del porto di fucile ad uso tiro a volo. La regola è che per giustificare questi provvedimenti il pericolo di abuso delle armi deve essere provato e richiede la valutazione del singolo episodio ma soprattutto della personalità complessiva del soggetto sospettato, che possa giustificare il giudizio sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
Un medico si reca presso uno studio radiologico per effettuare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.
Viene fatto accomodare in uno spogliatoio adiacente alla stanza dove si effettuano gli esami radiologici, non aperta al pubblico ma solo al paziente che di volta in volta è chiamato a effettuare tale accertamento.
In quello spogliatoio il medico lascia tutti gli effetti personali, unitamente al borsello contenente l’arma da sparo munita di proiettili.
Al termine dell’esame, a causa di un malore momentaneo dovuto alla risonanza purtroppo non riesce a recuperare i predetti effetti personali.
Questi vengono invece rinvenuti da personale tecnico che, a quel punto, allerta le forze di polizia che giungono sul posto e, dopo aver identificato il proprietario sequestrano l’arma e lo segnalano all’Autorità giudiziaria per omessa custodia delle armi.
In realtà il medico, una volta passato il malessere momentaneo, aveva invano chiesto di poter recuperare subito il borsello contenente la pistola.
Comunque, i Carabinieri però non tengono conto di ciò ma, soprattutto, nelle fasi del successivo procedimento amministrativo di revoca del libretto, della licenza del porto di pistola per difesa personale e del porto di fucile per uso tiro a volo, non si tiene conto della complessiva personalità dell’interessato.
In effetti il medico è titolare di licenza di porto d’armi da decenni e, fino all’evento descritto, non è mai stato segnalato in relazione ad ipotesi di non corretto uso delle armi. Per altro svolge l’attività di giudice arbitro nelle gare di tiro a volo, cosa che evidentemente è stata favorita dall’ineccepibilità della sua condotta pregressa.
Tutta la vicenda viene quindi portata all’attenzione dei giudici [1], i quali sottolineano che l’amministrazione non ha tenuto in alcun conto la storia personale del professionista il quale, oltre ad un essere abilitato alla professione medica non risulta essere mai stato segnalato da quando è titolare della licenza di porto d’armi e, anzi, non si può escludere che, proprio per la sua affidabilità sia stato nominato giudice arbitro nell’ambito delle gare di tiro a volo.
In definitiva, il decreto del Questore di revoca del libretto e della licenza del porto di pistola per difesa personale e del porto di fucile per uso tiro a volo viene annullato, viste le carenze istruttorie del provvedimento ministeriale.
[1] Tar Lazio Sez. Prima Ter, sentenza n. 8474 del 15.07.2021.
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