Sabato, 17 Luglio 2021 05:54

Porto d’armi per fini sportivi: impugnazione del diniego

Scritto da
 

 

Quando, come e perché impugnare il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per fine sportivo opposto dal Questore.

 

 

Indice

Quando impugnare

Come impugnare

Perché impugnare

Con chi impugnare

 

 

 

Quando impugnare

Con un ricorso, notificato nei 60 giorni dall'inoltro del provvedimento, la persona interessata impugna il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per fine sportivo opposto dal Questore, motivato dal pericolo di abuso da parte dei figli conviventi con precedenti penali, oltre dall’assenza di prove circa la frequenza di un poligono di tiro.

 

A supporto del diniego l’Amministrazione porta motivi sia riferibili alla condotta della persona, la quale non avrebbe frequentato poligoni di tiro sia, soprattutto, ai figli conviventi in relazione ai precedenti penali riportati per violazione della normativa in tema di stupefacenti e contro il patrimonio.

 

Il ricorrente deposita in giudizio la documentazione comprovante il regolare uso delle armi (in verità quanto alla frequentazione del poligono di tiro successiva all’emanazione dell’atto impugnato), fermo restando che secondo i giudici questa circostanza non rileva per il diniego del porto d’armi.

 

 

 

Come impugnare

Ad ogni modo, il Tar dà ragione al ricorrente [1].

 

Vediamo perché.

 

Il provvedimento di diniego viene impugnato con un ricorso giudiziale avanti il Tar competente.

 

I giudici ritengono che il diniego all’uso delle armi implichi la valutazione del pericolo di abuso dell'arma.

 

Cioè: è sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento negativo la presenza di circostanze tali da ritenere esistenti i possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare.

 

 

 

Perché impugnare

Bisogna impugnare perché va disarticolata la tesi sbagliata del Questore.

 

Secondo la giurisprudenza il tipo di pericolo che gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. consentono di ovviare non è soltanto quello riguardante la sola affidabilità del soggetto, ma si allarga sino a considerare anche situazioni di pericolo obiettive ed indipendenti dalla sua persona, relative a rapporti intrattenuti con soggetti terzi.

 

Sono questi i casi dove egli deve adoperarsi affinché non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.  

 

Il pericolo può essere dunque sicuramente desunto dall’incauta custodia di un'arma indipendentemente dal comportamento tenuto personalmente dal soggetto interessato nell'uso delle armi, essendo il giudizio di inaffidabilità esteso necessariamente anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati.  

 

Tuttavia, nel caso concreto qui preso come spunto per il commento e risolto dal Tar per l’Emilia, il Collegio ha ritenuto del tutto indimostrato dalla Questura il temuto pericolo, dal momento che da un lato la parte privata ha dimostrato la corretta custodia delle armi, chiuse in cassaforte a cui i conviventi non hanno accesso, e dall’altro l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare tale assunto.

 

In conclusione, il diniego del Questore è stato giustamente annullato.

 

 

 

Con chi impugnare

Se vuoi sapere con chi ti conviene impugnare questo tipo di provvedimento, posso solo dirti che la scelta di un difensore esperto in diritto amministrativo delle armi fa la differenza.

 

Valuta tu il professionista che più ti ispira fiducia in questo specifico settore del diritto.

 

Analizza i casi trattati da lui e fatti una tua idea, senza condizionamenti esterni: poi scegli.

 

Se vuoi informazioni da me, chiamami o mandami un messaggio al 3286090590.

 

 

 

[1] Tar per l’Emilia Romagna, Sez. Prima, sentenza n. 595 del 21.06.2021.

 

 

 

Chiedi una consulenza

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 4546 volte Ultima modifica il Sabato, 17 Luglio 2021 06:11
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.