Principi che regolano la materia delle autorizzazioni alla detenzione e uso delle armi. Come ricorrere al Tar e vincere sul rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso tiro a volo e sulla revoca della licenza di porto fucile per uso caccia.
Prima di arrivare alla soluzione del problema, una premessa sui principi che regolano la materia delle autorizzazioni alla detenzione e uso delle armi, i quali fanno leva sulla regola generale vigente nel nostro ordinamento del divieto per i cittadini di portare le armi.
Le sentenze ormai costantemente affermano che il porto d'armi è un’eccezione a tale divieto e che le valutazioni in ordine al suo rilascio, rinnovo o revoca sono sindacabili in sede giudiziale per illogicità o carenza della motivazione, non per i profili di merito.
L'interesse privato al possesso di un'arma, deve, di regola, cedere di fronte all'interesse superiore dello Stato a tutelare, in via esclusiva, la sicurezza dei cittadini.
Il punto di equilibrio, in sostanza, tra gli interessi di tutela della sicurezza e incolumità pubblica e quello privato alla detenzione e all’utilizzo di un’arma è individuato, oltre che mediante il rilascio della autorizzazione in presenza di accertati requisiti di affidabilità, mediante l’esercizio della facoltà prefettizia di vietare la detenzione delle armi ed al Questore di revocare la concessa licenza.
La verifica del requisito di affidabilità di una persona ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Essa si ha non per esclusione della sussistenza di pericolosità sociale, bensì per un favorevole giudizio preventivo sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi.
E questa era la premessa.
Ora veniamo agli esempi concreti e a come risolvere alcuni problemi.
Mettiamo il caso che il Questore rigetti l’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso tiro a volo e revochi la licenza di porto fucile per uso caccia, basandosi sul riscontro di frequentazioni con soggetti controindicati in alcuni controlli di polizia.
Sulle cosiddette “cattive” frequentazioni dei richiedenti la licenza, va detto che esse possono essere valutate dall'Amministrazione come ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d'armi.
Quindi potrebbe pure essere ragionevole un diniego, atteso che chi fa istanza deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta.
Tuttavia dovrà pur sempre essere operata una valutazione complessiva della personalità del soggetto, senza adottare decisioni sbagliate.
E dunque non senza avere, da una parte rilevato che le frequentazioni del richiedente con pregiudicati si siano svolte magari in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale; dall’altra, valutando in concreto l'incidenza di tali frequentazioni in ordine al giudizio di abuso delle armi.
Ebbene, se nel caso concreto la Questura da valore a pochi episodi di frequentazioni con soggetti pregiudicati, bisognerà sempre appurare se si è trattato di rapporti occasionali o stabili e ripetuti nel tempo.
Se si è trattato di rapporti occasionali, questi non saranno rilevanti.
Inoltre, bisognerà sempre tenere in debito conto che magari la persona interessata ha da tanti anni la titolarità del porto d’armi senza avere mai avuto problemi d’uso di armi o precedenti neppure di polizia, o anche ha una tranquilla situazione familiare e lavorativa e non sussistono altri indizi negativi che minano la sua buona condotta.
In conclusione: in materia di detenzione armi, in tutti i casi in cui le valutazioni del Ministero dell’Interno appaiono sballate, perché si scambiano fischi per fiaschi affermando per esempio che un occasionale incontro con un pregiudicato compromette la propria affidabilità, ecco in tutti questi casi il ricorso al Tar andrà certamente presentato perché, con ogni probabilità, verrà accolto.
Del resto, sono i fatti a parlare e una tra le sentenze che confermano quanto sopra detto è la n. 1746, pubblicata in data 12.10.2021 dalla Sezione Prima del Tar Calabria.
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