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Domenica, 24 Ottobre 2021 19:24

Smarrimento di munizioni

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Ottima sentenza del Tar Torino Sezione Prima, n. 440/21 pubblicata in data 27.04.2021.

 

 

 

Il punto di partenza della vicenda è questo.

 

Il Prefetto rigetta un’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale.

 

Il diniego è però fondato su motivazioni sbagliate, come segnala il tribunale.

 

In pratica, al di là del fatto che l’interessato ed alcuni suoi familiari risulterebbero gravati da precedenti penali, a detta dell’autorità vi sarebbe un episodio di smarrimento di due munizioni in una camera d’albergo, che secondo loro denoterebbe l’inaffidabilità della persona in questione all’uso delle armi.

 

Ma il diniego va oltre.

 

A suo sostegno ci sarebbe il fatto che questa persona avrebbe dichiarato fatti non rispondenti al vero, in quanto egli non risulterebbe titolare di attività imprenditoriali.

 

Poi si aggiunge il fatto che egli non risulterebbe affiliato ad alcuna organizzazione criminale e, quindi, non vi sarebbe un pericolo tale da giustificare il rilascio di una licenza di porto d’arma.

 

Il Tar la pensa però diversamente ed accoglie il ricorso della parte privata.

 

Per spiegare il punto di vista dei magistrati, andiamo un attimo indietro nel tempo.

 

In effetti il ricorrente ha riportato una condanna per lesioni personali oltre trent’anni fa, prima di conseguire la licenza di porto d’armi.

 

Ma la licenza gli è stata poi confermata per oltre trent’anni e fino a qualche anno fa; pertanto, una condanna così indietro nel tempo non può fondare adesso un giudizio sfavorevole sulla personalità del ricorrente.

 

Poi, aggiunge il giudice: identiche considerazioni valgono per la condanna riportata per omesso pagamento di accise su oli lubrificanti, trattandosi di fattispecie di reato che non attiene, neppure indirettamente, all’utilizzo delle armi per difesa personale, né sembra segno di pericolosità sociale.

 

Ancora: un’asserita segnalazione per ingiuria non è stata documentata dall’Amministrazione.

 

Veniamo però ora alla questione delle cartucce smarrite.

 

C’è effettivamente questa circostanza nella vicenda ricostruita dal Tar: ma un episodio di smarrimento di due cartucce, risalente a svariati anni fa, non può essere idoneo a fondare un giudizio negativo sull’affidabilità del ricorrente all’uso delle armi.

 

Poi, parliamo di una persona che, in corso di causa, spiega di essere titolare in proprio e con la partecipazione dei suoi familiare, di aziende attive nel settore della compravendita di immobili, del commercio e dello stoccaggio di combustibili, della ristorazione.

 

Sulla base di questi presupposti, prosegue il Tar, appare indubitabile, anche vista pure una recente querela, la sussistenza di una situazione di allarme, in seguito alle minacce ed a circostanze descritte in dettaglio dallo stesso ricorrente all’Autorità di Polizia.

 

Insomma: il diniego è fondato su elementi non idonei a giustificare un giudizio complessivo negativo, sulle esigenze di difesa e sull’affidabilità del ricorrente.

 

Pertanto il ricorso viene accolto e il tribunale da ragione alla parte privata.

 

L’amministrazione deve riesaminare l’istanza della persona interessata.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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