Regole da conoscere per presentare una domanda di risarcimento del danno, nei confronti del Ministero dell’Interno, nei casi in cui l’amministrazione sbaglia per colpa ad emettere un provvedimento negativo in materia di armi.
In tanti si pongono la domanda se l’amministrazione, quando sbaglia con i suoi provvedimenti negativi in materia di armi, può essere chiamata a risarcire i danni causati al cittadino.
In pratica, molte persone vogliono sapere come possono o devono fare per chiedere ed avere un risarcimento quando il Ministero dell’Interno sbaglia nell’adottare un provvedimento negativo nei loro confronti, in materia di armi.
Ebbene, la prima cosa da dire è che, e a certe condizioni, la domanda di risarcimento del danno causato dalla pubblica amministrazione può essere senz’altro proposta al giudice.
A questo proposito è però importante conoscere i criteri che regolano questa particolare domanda risarcitoria, ciò per evitare di presentare domande risarcitorie senza un futuro.
Ebbene, intanto la illegittimità dell'atto rappresenta, nella normalità dei casi, già un indice della colpa dell'amministrazione.
Questa colpa è tanto più grave quanto più intensa e non spiegata è l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo è incorso.
In questi casi spetta all'amministrazione fornire elementi istruttori, o semplici asserzioni, per dimostrare l'assenza di una sua colpa diretta.
In sostanza: in tutti i casi in cui si nota che il provvedimento negativo emesso dal Ministero dell’Interno (Prefettura o Questura) è illegittimo, ecco che questo diventa un elemento idoneo a presumere la colpa della P.A.
Spetta poi a quest'ultima l'onere di provare il contrario.
Ma allora, visti questi presupposti, come si fa a capire in concreto quando c’è la colpa dell’Amministrazione, che sbaglia nell’emettere un provvedimento negativo a carico del cittadino?
Dunque, la colpa della pubblica amministrazione può essere individuata:
1) nella violazione dei canoni di imparzialità,
2) nella violazione della correttezza,
3) nella violazione della regola della buona amministrazione,
4) nella negligenza, intesa come compimento di un’attività senza la dovuta attenzione,
5) nelle omissioni evitabili,
6) negli errori interpretativi di norme, errori ritenuti non scusabili.
Al contrario, la responsabilità del Ministero non c’è quando l'indagine conduce al:
a) riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari,
b) all'incertezza del quadro normativo di riferimento,
c) o alla complessità della situazione di fatto.
Detto questo, sappiamo che l’Amministrazione si trova ad operare in un campo di indagine di per sé non governato da una regola precisa, da un canone di riferimento certo ed a contenuto unidirezionale, bensì volutamente soggetto ad un’ampia libertà di apprezzamento.
Proprio questa riflessione ci deve spingere a studiare con particolare attenzione ciascuna pratica che si presenta in studio, proprio per comprendere se nel singolo specifico caso si ritrovano quei presupposti, indicati sopra dal n. 1 al n. 6, idonei ad individuare una colpa risarcibile dell’Amministrazione degli Interni.
In conclusione: le sentenze in generale ammettono la domanda di risarcimento di questi specifici danni, a patto che si configuri uno, o più, tra i criteri sopra esposti dal n. 1 al n. 6.
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