Buongiorno avvocato, sono assegnata al reparto xxxxx, ho trascorso xx anni a S. in assegnazione temporanea, nonostante i 142 km di distanza dalla mia residenza, riuscivo a fare il pendolare tutti i giorni. Ora sono ritornata a far parte della J. dall’ 8xxxx2019.
La mia proposta è di aumentare gli anni del bambino per quanto riguarda la 42 bis d. lgs. n. 151/01, perché mi pare evidente che un bambino a 3 o 4 anni non può badare a sé stesso.
L'altra proposta è per quanto riguarda il ricongiungimento familiare per chi è coniugato con una persona che ha un’attività commerciale e non può trasferire la propria attività altrove, ovviamente mettendo delle priorità a chi ha un'attività da almeno un certo numero di anni con risultati economici abbastanza soddisfacenti.
Un'altra cosa che vorrei proporre e cercare di cambiare, ovviamente non per discriminazione, di valutare i singoli casi, poiché non credo che l'assenza di una mamma possa essere facilmente paragonata all'assenza del papà (anche se, ovviamente, ci sono papà migliori delle mamme in alcuni casi).
Quindi chiedo (o meglio: auspico) che si possano valutare le singole situazioni familiari.
Il quesito in realtà è, almeno in parte, una sorta di proposta per modificare le norme attualmente vigenti in materia di assegnazione temporanea del personale ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.
Ricordiamo che la disposizione attualmente prescrive quanto segue: il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Ciò significa che la volontà del legislatore è quella di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio - peraltro fisiologiche - potendo lo stesso recedere soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
La disposizione è infatti rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e congruamente motivato.
La norma trova applicazione anche al personale militare.
Detto questo, un innalzamento della soglia di età del minore non è contemplato, al momento, in questa specifica disposizione. Il Legislatore ha pensato la norma come protesa alla tutela dei soli figli minori in tenerissima età, appunto fino a tre anni.
Interessante sembra la proposta di ricongiungimento familiare per chi è coniugato con una persona che ha un’attività commerciale e non può trasferire la propria attività altrove, assegnando una priorità a chi, tra costoro, ha un'attività da almeno un certo numero di anni con risultati economici concreti: tanto dovrebbe essere oggetto di una espressa richiesta di modifica normativa, con tutte le procedure che un’attività del genere può comportare.
Per quanto riguarda la proposta di valutare i singoli casi (poiché, ad esempio, l'assenza di una mamma non può essere facilmente paragonata all'assenza del papà, almeno in generale), in realtà una valutazione “caso a caso” esiste già nella Legge e riguarda trasversalmente tutto il Comparto della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, dell’Amministrazione Militare.
Infatti: a seguito della presentazione della domanda tendente ad ottenere il beneficio dell’assegnazione temporanea, l’A.M. è obbligata a valutare il singolo caso, anche perché su questo dovrà poi esporre la sua dettagliata motivazione, che potrà essere di accoglimento o di rigetto se mancano i presupposti.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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