Nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale militare la discrezionalità amministrativa può essere rivista e corretta, in corso di causa, nei casi di illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità e travisamento dei fatti.
L'ampia discrezionalità in capo all'Amministrazione nei procedimenti disciplinari assunti nei confronti del personale militare, in merito alla valutazione della gravità degli illeciti commessi ed alla conseguente sanzione da irrogare, è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità e travisamento.
Il principio è stato ribadito dal Tar Bologna sez. 1, con la recente sentenza n. 576 del 17.09.2020.
Il richiamo è alle sentenze del Tar Campania Salerno, sez. I, n. 1313 del 17.07.2019 e al Consiglio di Stato sez. IV, 23.03.2020 n. 2041.
Diciamo che il criterio è stato confermato indirettamente nella pronuncia del Tar bolognese, dal momento che nella causa promossa dal dipendente i giudici hanno ritenuto non fondati i motivi del ricorso.
Tuttavia la decisione ha ugualmente una sua importanza per i dipendenti che dovessero trovarsi in analoghe situazioni, sapendo appunto che quattro sono le possibili vie di uscita dalla contestazione in corso di giudizio.
Nel caso specifico analizzato dal tribunale di Bologna, un ispettore della Polizia di Stato aveva impugnato il Decreto del Capo della Polizia con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di due mesi, ai sensi dell'art. 6 comma 3 n. 2 d.P.R. 737/81 in relazione all'intervenuta condanna penale definitiva alla pena di nove mesi di reclusione e multa per i reati di detenzione illegale e ricettazione di armi.
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