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Sabato, 02 Ottobre 2021 08:04

Militari e assegnazione temporanea: regole di base

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Il Tar Liguria fa chiarezza sui principi che regolano l’assegnazione temporanea dei militari per la tutela dei figli minori di anni tre.

 

 

 

I Giudici amministrativi, in occasione di una recente sentenza [1], hanno fissato alcuni importanti principi riguardanti il noto istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.

 

La norma contempla la possibilità per il genitore di figlio minore di tre anni di ottenere una assegnazione temporanea in un ufficio della Provincia in cui il coniuge svolge la propria attività lavorativa.

 

Essa prevede: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

 

Per prima cosa il Tar Liguria [1] ha affermato la piena applicabilità al personale militare del beneficio di cui all’art. 42 bis.

 

Poi, ha precisato che sarebbe insostenibile un eventuale diniego dell’istanza tendente alla concessione del beneficio che mettesse in generica evidenza le carenze di organico del reparto di appartenenza del militare interessato, oltre che la maturazione di un’adeguata esperienza che gli consente di fornire un valido apporto nell’espletamento degli incarichi istituzionali, concorrendo in maniera determinante al perseguimento degli obbiettivi del reparto. 

 

Si tratta, a parere del tribunale, di valutazioni inattendibili.

 

Infatti, se andiamo a vedere bene e più da vicino, resterebbe poco comprensibile come un elemento di normale preparazione professionale possa essere in grado di contribuire in modo determinante al perseguimento degli obbiettivi di un reparto, magari composto di centinaia di persone inquadrate nella stessa qualifica.

 

E’ evidente, infatti, che in un contesto di organico ampio una persona di adeguata preparazione professionale non può evidentemente essere in grado di contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obbiettivi del reparto.

 

Una persona di normale preparazione professionale potrebbe, al limite, essere determinante solo in un reparto di limitate dimensioni.

 

Così come una persona di normale preparazione professionale potrebbe, da altro punto di vista, essere determinante quando per la sua qualifica professionale si riveli indispensabile allo svolgimento dei compiti: si pensi ad un artificiere che possiede una qualifica di ridotta diffusione e non può essere facilmente sostituito.

 

Insomma: se l’amministrazione non dimostra la ricorrenza di situazioni eccezionali, ostative alla concessione del beneficio, ma solo disagi e/o difficoltà nell’organizzazione del servizio, il diniego potrebbe essere senz’altro annullabile con il ricorso del militare.

 

Infine, il Collegio ritiene che parlare di carenza di personale non potrebbe mai essere sufficiente per negare il beneficio al dipendente.

 

Ciò soprattutto nei casi in cui l’amministrazione abbia concesso il beneficio ad altri militari in condizione analoga a quella dell’interessato.

 

In definitiva, le regole dettate per l’assegnazione temporanea sono chiare e vanno nel senso dell’estensione del diritto, non della sua compressione.

 

 

 

[1] Tar Liguria Sezione Prima, sentenza n. 770/20 pubblicata il 12.11.2020.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
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Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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