La Cassazione penale fa il punto sul nonnismo.
In studio arrivano richieste di consulenza in questa materia.
Bene. in ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto "nonnismo" non sono costitutivi del reato di cui all'art. 195 cod. pen. mil. pace (violenza contro un inferiore).
Questo perché non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari.
Possono, però, essere perseguiti ai sensi di altre disposizioni del codice penale ordinario o anche del codice penale militare di pace, senza poter essere sussunti sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo di quest'ultimo, non incidendo sull'oggetto giuridico protetto dalle corrispondenti norme incriminatrici.
Abbiamo detto, in apertura, che la Corte di Cassazione penale Sezione 1, ultimamente ha avuto modo di pronunciarsi sull’argomento.
Lo ha fatto con la sentenza n. 17091 del 04.05.2021.
In quella fattispecie la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello militare, in relazione alla condotta degli imputati che, in caserma, quali militari con il grado di caporale, destinatari di una licenza breve ed in abiti civili, avevano costretto un allievo paracadutista, appena rientrato dalla libera uscita e parimenti in abiti civili, in assenza di relazioni funzionali dirette, a salire la scala della torre di prosciugamento dei paracadute sino a fiaccarne la resistenza ed a provocarne la caduta al suolo, dove lo avevano lasciato agonizzante.
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