Il giudice può ordinare all’amministrazione militare di rivedere meglio l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal dipendente per la cura del figlio minore.
Da tenere presente che il Consiglio di Stato, quale giudice di appello, anche di fronte ad una motivazione ampia ed articolata del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assegnazione temporanea del militare presso altra sede, può sempre accogliere l’appello del dipendente ed ordinare all’Ente di rivedere la domanda.
Può farlo, in particolare, in un caso.
Quando, sebbene ampia e articolata, la sentenza del Tribunale di primo grado non si soffermi sugli specifici ed essenziali profili indicati dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio nelle pronunce più recenti (esempio: Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1360; id. 21 dicembre 2020, n. 8180).
Cioè quando non riferisce di una eventuale scopertura di organico nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione dell’ufficio di assegnazione [1].
In questi casi accoglie l’appello cautelare presentato dal militare e dispone che, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’amministrazione riesamini la domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, motivando l’adottando provvedimento nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata.
L’accoglimento di questo tipo di ricorso comporta, come naturale conseguenza, anche il favore delle spese di lite.
Ad esempio: se in primo grado c’era stata la condanna del ricorrente militare alle spese, il Consiglio di Stato può eliminarle compensandole, come del resto si è verificato nel caso segnalato [1].
[1] Consiglio di Stato Sezione Seconda, ordinanza n. 6388/21 pubblicata in data 01.12.2021.
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