Come capire se il dipendente dell’amministrazione militare ha subito, o meno, un demansionamento lesivo.
1) Un militare (Mar. As UPS) interviene in un’indagine per fatti di pedofilia, dove è coinvolta come persona offesa la nipote: lo fa nonostante l’attività sia stata affidata ad altro personale di P.G., su delega della locale Procura.
2) Il Procuratore della Repubblica indirizza una nota al Comandante Provinciale, rappresentando la necessità che il militare non eserciti più le funzioni di P.G. nel circondario dell’Ufficio, in quanto non gode più della fiducia della Procura.
3) Il Comando Legione Carabinieri dispone quindi il trasferimento d’autorità del dipendente.
4) Il pratica il militare, resosi conto di gravi imperfezioni tecniche nell'effettuazione delle intercettazioni (il sistema non era infatti in grado di decodificare e visualizzare le applicazioni web relative a Facebook e MSN Messenger, traffico UMTS/GPRS, H3G, Voip, ADSL a 10 gigabite, ecc.), accede ad uno dei sistemi informatici di intercettazione utilizzando la password di un collega consenziente ed informando tempestivamente il diretto superiore.
5) Ne scaturisce un procedimento penale a carico del militare, per il reato di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza (art. 615 ter c.p.), procedimento che viene poi archiviato con decreto del G.I.P., su richiesta del P.M., per assenza del connotato di abusività dell’accesso.
6) Come preannunciato sopra il Comando Legione Carabinieri, su proposta del Comando Provinciale, dispone il trasferimento d'ufficio dell'esponente dal Reparto Investigativo (Nucleo investigativo) al Reparto operativo (Nucleo Informativo), quale addetto alle informazioni.
7) A questo punto il Maresciallo, ritenendo il provvedimento viziato perché, a suo dire, teso ad un sostanziale demansionamento per finalità punitive, presenta un ricorso.
8) Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado ritengono che, in linea di massima, la diversità dei compiti che il Maresciallo è chiamato a svolgere presso il Nucleo informativo, rispetto a quelli di polizia giudiziaria svolti in precedenza, non rappresenta per forza un fattore di svilimento professionale: al contrario può essere anche un ampliamento del bagaglio di competenze tecniche e dell’esperienza del militare.
9) Secondo questo orientamento [1], sarebbe in linea di massima escluso che l'assegnazione a compiti amministrativo-burocratici sia meno importante dei compiti legati allo svolgimento di indagini: entrambi, infatti, concorrono al buon andamento degli uffici di pubblica sicurezza se tra loro coordinati.
10) Detto questo, però, mentre da una parte non è possibile desumere il demansionamento dalla diversità dei compiti concretamente svolti prima e dopo il trasferimento, anche ove l’interessato possa vantare una specifica esperienza e professionalità (e, quindi, ciò che importa è esclusivamente la sussumibilità delle prestazioni lavorative nell’ambito della previsione di legge per il ruolo di appartenenza), dall’altro lato il demansionamento e lo scadimento professionale ben possono emergere nel caso in cui la nuova attività non si affianchi, su un piano di complementarietà, a quella precedentemente svolta.
11) In definitiva: è vero che la diversità delle funzioni, in buona sostanza, non si traduce per forza nello scadimento professionale del militare e, quindi, in un danno.
12) Però è altrettanto vero che, lo svolgimento di un’attività non complementare e non coordinata alla precedente può dare origine ad un vero e proprio demansionamento dannoso e, quindi, alla possibilità per il militare di vedersi accolto il ricorso amministrativo.
[1] Consiglio di Stato Sezione Seconda, sentenza n. 8050/21 pubblicata il 03.12.2021.
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