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Giovedì, 02 Dicembre 2021 15:41

Pubblico Ufficiale accesso a banche dati senza autorizzazione

Scritto da

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico da parte di un pubblico ufficiale.

 

 


Art. 615 ter c.p. la nozione

Art. 615 ter c.p. la pena

Art. 615 ter c.p. il reato

Art. 615 ter c.p. un procedimento-tipo

Art. 615 ter c.p. assenza di potere e sviamento del potere

Art. 615 ter c.p. i casi trattati dallo studio

 

 

 

Premetto che, in questa materia, la norma di riferimento è la seguente.

 

 

 

Art. 615 ter c.p. la nozione

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

 

 

Art. 615 ter c.p. la pena

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

 

 


Art. 615 ter c.p. il reato

Fatta questa premessa

 

in tema di accesso abusivo a sistema informatico, il reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale è integrato non soltanto quando non ricorre il requisito dell’autorizzazione ad accedere alle banche dati, in quanto l’autore, pur astrattamente abilitato all’accesso, non è autorizzato in concreto a consultare le banche dati del sistema informatico (ipotesi di “assenza del potere”), ma altresì quando l’accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà (ipotesi di ”sviamento del potere”, che presuppone la sussistenza del potere di accedere al sistema informatico).

 

Quindi, in sintesi, i casi sono due:

 

1) quando non ricorre il requisito dell’autorizzazione ad accedere alle banche dati,

 

2) quando l’accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali è attribuita all’autore la facoltà.

 

 

 

Art. 615 ter c.p. un procedimento-tipo

Detto questo, illustro di seguito i tratti salienti di un procedimento-tipo in questa delicatissima materia.

 

a) Il tribunale afferma la responsabilità penale di un pubblico ufficiale, appartenente alla Guardia di Finanza, per i reati di cui all'articolo 615 ter c.p., commi 1, 2 nn. 1 e 3, (capo 1) e articolo 361 c.p., comma 2, per essersi introdotto, abusando della sua qualità, appunto, di pubblico ufficiale, nei sistemi informatici di un’Anagrafe.

 

b) successivamente la Corte di Appello conferma l'affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado.

 

c)  la Cassazione, per parte sua, esamina il ricorso presentato alla sua attenzione.

 

d)  Vagliato il caso, dice la Suprema Corte che: integra il delitto previsto dall'articolo 615 ter c.p., colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

 

e) Nel caso concretamente esaminato [1] rimane comunque accertato che il pubblico ufficiale, abusando della password e della matricola meccanografica a lui assegnate in qualità di militare, accede alle banche dati senza autorizzazione e senza precise ragioni di servizio.

 

f) Insomma l'imputato, astrattamente abilitato in ragione del possesso della password e della matricola meccanografica, non era autorizzato a consultare le banche dati in dotazione all’amministrazione militare, non essendo assegnato a compiti operativi.

 

 

 

Art. 615 ter c.p. assenza di potere e sviamento del potere

In conclusione, il principio di diritto -utile da conoscere- estrapolato dalla Corte è questo:

 

g) in tema di accesso abusivo a sistema informatico, il reato di cui all'articolo 615 ter c.p., è integrato non soltanto quando non ricorre il requisito dell'autorizzazione ad accedere alle banche dati, in quanto l'autore, pur astrattamente abilitato all'accesso, non è autorizzato in concreto a consultare le banche dati del sistema informatico (ipotesi di assenza del potere), ma altresì

 

h) quando l'accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà (ipotesi di sviamento del potere, che presuppone la sussistenza del potere di accedere al sistema informatico.

 

 

 

Art. 615 ter c.p. i casi trattati dallo studio

Dal contenuto del posto avrai potuto notare come la materia in questione è assai delicata.

 

In virtù di questa particolarità, il consiglio che sempre rivolgo all’assistito è quello di far precedere la gestione del contenzioso da un parere giuridico specifico, idoneo ad illustrare la fattispecie e le soluzioni che il caso prospetta.

 

 

 

[1] Corte di Cassazione Sezione 5 penale, sentenza n. 25683 del 06.07.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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