La questione
In sintesi è questa: parliamo di studi professionali che subiscono un accertamento fiscale sulla base di parametri elaborati in passato.
Ebbene, costoro possono far valere in loro favore gli studi di settore più recenti che descrivano meglio tanto l’attività quanto i redditi denunciati.
Il principio è affermato dalla Cassazione sezione tributaria, con la sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017.
Cosa dice la Cassazione
Fissiamo subito un punto: nel caso trattato l’avviso di accertamento è illegittimo.
La Suprema Corte ha stabilito infatti che, seppur i redditi dichiarati sono in contrasto con i parametri, tuttavia essi sono in linea con quanto stabilito dallo studio di settore più recente.
In pratica l’applicazione del nuovo studio di settore elimina il divario tra reddito dichiarato e reddito presunto: non si può procedere all’accertamento nei confronti del contribuente la cui dichiarazione risulti congrua rispetto agli studi di settore.
Il favorevole esito per il contribuente deriva dall’applicazione dello ius superveniens, parolona apparentemente incomprensibile ma che sta a significare semplicemente “diritto sopravvenuto”.
Da sapere
Un solo fatto che, in apparenza, può sembrare paradossale ma si sa, con il Fisco molte cose sono possibili: si può essere in teoria colpevoli per i parametri ma non sulla base degli studi di settore.
Incongruenza che però non esiste, considerato che l’intero sistema di accertamento viene concepito come in continuo divenire, un cantiere aperto e perennemente in evoluzione, con lo scopo di attingere al maggior numero di elementi possibili per evitare situazioni contro legge.
Il principio di diritto da non dimenticare
L’avviso di accertamento adottato sulla base di maggiori ricavi presunti in forza degli studi di settore del 1993 e vigenti all’epoca dell’accertamento, nonostante la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli successivamente introdotti, è illegittimo, considerato che l’accertamento tributario mediante studi di settore è un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui è giustificata l’applicazione dello strumento più recente che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più affidabile.
Cosa fare
Con il Fisco il Contribuente può e deve far valere le proprie ragioni, sempre ovviamente nel rispetto delle regole ma sfruttando gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli sulle specifiche aree di contenzioso.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.