Secondo la Corte di Cassazione del 2021, l’importazione di oro da investimento è sempre esente da i.v.a.
Nell’Ordinamento esiste un principio generale che prevede l’esenzione dall’i.v.a. per determinati investimenti finanziari.
Le cessioni di oro da investimento sono analoghe ad altri investimenti finanziari esenti dall'imposta.
L'esenzione da imposta risulta pertanto il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.
In particolare gli Stati membri esentano dall'i.v.a. la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli "swap" sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonchè le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti "future" e contratti "forward" che comportano il trasferimento di un diritto di proprieta' o di un credito in riferimento ad oro da investimento.
C’è da dire che l’Agenzia delle Entrate ha tentato di ribaltare questo fondamentale concetto; ha cercato di farlo in occasione della causa tributaria che poi si è chiusa davanti la Cassazione e in senso favorevole al contribuente.
In realtà la Corte ha affermato che l'esenzione va intesa in senso ampio, in quanto è chiaro l'intento del legislatore di riservare il predetto regime a tutte le operazioni riguardanti oro grezzo, cioè oro puro inutilizzabile come tale e che, per la relativa commercializzazione, necessita di complessi processi di lavorazione industriale ed artigianale [1].
[1] Corte di Cassazione Sez. Trib., sentenza n. 21659 del 29.07.2021.
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