La domanda dei lettori
Arriva questa domanda da alcuni lettori: Revenge porn: che cos’è?
La risposta
Il revenge porn è un reato, anche abbastanza serio.
Secondo la Legge, in vigore dal 09 agosto 2019, si rischia da uno a sei anni di carcere se si diffondono o si fanno circolare video a sfondo sessualmente esplicito che, in realtà, erano destinati a rimanere privati.
Indice
Come viene applicata la Legge per questa norma?
Il revenge porn è, come abbiamo visto nello schema iniziale, un reato previsto e punito dal nuovo art. 612 ter codice penale; la disposizione punisce direttamente la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Per chi volesse avere un riferimento più specifico della norma e delle sentenze, può mandare un messaggio su WhatsApp al 3286090590.
Lo schema della norma è semplice:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Come viene applicata la Legge per questa norma?
Passando all’atto pratico, vediamo applicazione e il funzionamento concreto della disposizione.
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio (II parte del 5° comma)
Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: sì
Altre misure cautelari personali: sì
Termine di prescrizione: 6 anni - 9 anni (4° comma)
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