La riassorbibilità degli assegni ad personam in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato.
La Cassazione si è pronunciata sul tema [1] ed ha stabilito quanto segue.
In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in mancanza di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam".
L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri generali della materia.
[1] Corte di Cassazione Sezione L civile, Ordinanza n. 11771 del 05.05.2021
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