L’art. 22 della Legge n. 110/75 detta le regole in materia di locazione e comodato di armi.
Locazione e comodato di armi: l’art. 22 della Legge n. 110/75
Locazione e comodato di armi: varie ipotesi
Locazione e comodato di armi: l’art. 22 della Legge n. 110/75
La norma stabilisce in generale che non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2 (armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra; armi e munizioni comuni da sparo) salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Locazione e comodato di armi: varie ipotesi
Dunque la locazione o il comodato sono consentiti nelle tre ipotesi di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Ad ogni modo, la norma non spiega come fare per realizzare, ad esempio, il comodato.
Ebbene, se il comodato di armi dovesse andare oltre le 72 ore, in quel caso sarebbe necessaria la denuncia dell’arma all’Autorità di P.S. (Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni).
Se, invece, il comodato non dovesse superare le 72 ore, allora in quel caso non vi sarebbe l’obbligo di aggiornare la denuncia per il comodante e per il comodatario.
Il comodato rimane, ovviamente, un contratto a forma libera, come stabilisce il codice civile: si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
Pur essendo un contratto a forma libera, si consiglia sempre di scrivere qualcosa che abbia la forma e la consistenza di un contratto, in modo da avere una traccia documentale del negozio giuridico attuato.
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