Le regole per la richiesta di risarcimento del danno materiale provocato da un cinghiale. Breve guida.
Sai che in Italia sono molti gli incidenti stradali causati da cinghiali che, improvvisamente, attraversano la strada pubblica percorsa da autoveicoli?
Di questi sinistri, una parte sono anche abbastanza seri.
Nel caso in cui si verifichi un incidente di questo tipo, cosa devi fare per chiedere ed ottenere il risarcimento del danno arrecato dall’animale al tuo veicolo?
Bene: la prima cosa che devi tenere a mente è che le regole per la richiesta del risarcimento sono state riviste ed aggiornate dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito [1] che i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 2052 codice civile poiché, da un lato il criterio di imputazione della responsabilità si fonda non sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette per Legge rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema [2].
Che cosa significa, in pratica, tutto questo?
Semplicemente sta a significare che la lettera di richiesta risarcitoria la devi indirizzare alla Regione proprietaria della pubblica via dove si è verificato il sinistro con l’animale.
La Provincia potrebbe rispondere del danno, stando alle indicazioni della Corte, solo se ha ricevuto la delega dalla Regione con la dotazione finanziaria specifica per questo tipo di danno.
Quindi, in sintesi:
1) la regola che si applica in questi casi è quella prevista dall’art. 2052 del codice civile: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni provocati dall’animale stesso;
2) devi dimostrare e quantificare il danno;
3) devi inviare la messa in mora tramite l’avvocato;
4) in caso di rigetto della domanda, devi avviare la causa risarcitoria.
[1] Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Ordinanza del 09.04.2021 n. 9469.
[2] Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza del 20.04.2020 n. 7969.
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