Il caso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 00926/2017 ripercorre ancora una volta il tema del trasferimento con riferimento ad un caso dove un dipendente della Polizia Penitenziaria si vede negare per “esigenze organizzative” un trasferimento definitivo ex art. 33 comma 5 l. 104/92 (in pratica: assistenza di un familiare in condizioni di gravità) presso una sede prossima a quella del genitore assistito.
Il preavviso di rigetto
Il poliziotto, dopo essere stato autorizzato a più distacchi temporanei presso una sede vicina al proprio familiare assistito, decide di chiedere alla propria amministrazione un trasferimento definitivo ai sensi del citato art. 33 co. 5 l. 104.
L’Amministrazione penitenziaria risponde però negativamente, omettendo tra l’altro di effettuare la comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 (ossia il preavviso di rigetto) e adducendo non precisate esigenze organizzative che ostacolerebbero il trasferimento richiesto.
La sentenza
Il giudice amministrativo accoglie la richiesta del ricorrente e bacchetta l’amministrazione resistente in quanto:
- la comunicazione ex art 10 bis l.241/90 è necessaria nel procedimento amministrativo, in quanto è concepita a garanzia del diritto partecipativo del soggetto privato;
- le asserite “esigenze organizzative” ostative all’accoglimento delle istanze di trasferimento non sono dimostrate e sono in palese contraddittorietà con le scelte operate dall’amministrazione stessa la quale: da un lato acconsente al distacco temporaneo per un consistente periodo temporale di un suo dipendente e, dall’altro, ne prospetta una carenza di organico che si verrebbe a creare con il suo trasferimento definitivo.
La pronuncia del Tar Toscana, in linea con la giurisprudenza prevalente, riafferma il fatto che un dispositivo di diniego ad una richiesta di trasferimento deve essere adeguatamente motivato e deve spiegare quali siano le “esigenze organizzative” sia della sede cedente che di quella acquirente del personale, non limitandosi alle solite formule del linguaggio burocratico, a frasi stereotipe, che non hanno un concreto significato o che, comunque, mostrino in modo evidente una scarsa motivazione.
La norma
La norma commentata è l’art. 10 bis l. 241/90.
"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".
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