Richiesta di rinnovo di licenza porto di pistola per difesa personale. Le osservazioni da presentare in Prefettura prima che emetta il diniego.
Accade spesso che, con la comunicazione di avvio del procedimento, la Prefettura renda noto alla persona interessata che sta procedendo a una rigorosa disamina dei presupposti dichiarati nelle istanze di rilascio e di rinnovo delle licenze di porto d’armi, tenuto conto della prevalente esigenza di interesse pubblico a che le armi stesse, per la loro pericolosità, abbiano una diffusione controllata e limitata ai casi di effettiva e provata necessità.
In pratica, la Prefettura in queste comunicazioni preliminari vuole che si dimostrino fatti specifici, tali da far ritenere il richiedente effettivamente esposto a un concreto rischio per la propria incolumità personale.
Ebbene, per partecipare attivamente all’avviato procedimento amministrativo è opportuno presentare le osservazioni.
Si tratta di uno scritto difensivo che, a mio parere, riveste una grande importanza nell’economia complessiva del predetto procedimento.
Questo perché permette all’interessato di fornire subito tutte le spiegazioni del caso, relative all’esigenza concreta manifestata con la richiesta di rinnovo della licenza.
Poi, un’altra cosa, che viaggia di pari passo a quanto detto prima.
Ciò che bisogna tenere in debito conto è, in generale, che la giurisprudenza, anche se afferma che la condizione di "dimostrato bisogno" non è elemento immutabile, mette in ogni caso un limite alla possibilità che l'amministrazione -facendosi scudo del carattere discrezionale del potere valutativo alla stessa intestato- giunga a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e ripetuti provvedimenti, cioè senza portare variazioni di rilievo che possano giustificare un eventuale mutato orientamento.
In pratica, l’Amministrazione non può con disinvoltura negare il rilascio del porto d'armi in costanza dei medesimi requisiti soggettivi che ne avevano giustificato il continuativo rinnovo.
Insomma, per principio l'autodifesa del cittadino con armi si giustifica, caso per caso, tenendo conto di tutti i fattori specifici relativi a ciascun singolo fascicolo.
Ora, sulla base di questa regola aurea, il Ministero dell’Interno ha certamente un ampio potere discrezionale, ma tale potere non è illimitato, in quanto incontra precisi limiti che tendono ad impedire un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità.
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