Abusi edilizi e destinatari di ordine di demolizione. Accertamento dell’inottemperanza alle statuizioni ripristinatorie. Come impostare il ricorso al Tar.
Una società, destinataria di ordinanze di demolizione, impugna il provvedimento con cui l’ente locale ha accertato l’inottemperanza alle statuizioni ripristinatorie di cui alle suddette ordinanze, acquisendo allo stesso tempo le opere abusive a vantaggio del patrimonio pubblico.
Prendendo spunto da una situazione come quella descritta, più in generale come si può impostare un eventuale ricorso contro il provvedimento adottato dal Comune?
La soluzione può essere quella di mettere in evidenza i vizi propri del provvedimento accertativo.
Cosa che si verifica, ad esempio, quando il Comune non indica i criteri e parametri utilizzati per individuare la complessiva superficie utile abusivamente costruita quanto quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, per come previsto dal comma 3 dell’art. 31 T.U.E. (secondo cui: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune […]”).
In queste circostanze, infatti, ci troviamo di fronte ad un deficit motivazionale del provvedimento, che non consente di verificare se l’acquisizione sia, o meno, rispettosa del limite dimensionale massimo fissato nell’ultima parte della disposizione normativa secondo cui: “L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Insomma, il Comune non può limitarsi ad affermare che l’accertamento della mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione è titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale.
Per inciso: un caso di questo tipo è stato esaminato e risolto dal Tar Lazio Sezione Seconda quater, con la recente sentenza n. 2897/2021 pubblicata in data 10.03.2021.
Il succo del discorso è questo: la perdita della proprietà del bene è una vera e propria sanzione.
Ma la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se è una conseguenza di diritto dall'art. 31 comma 3, D.P.R. n. 380/2001 richiede, in ogni caso, l’adozione di un provvedimento amministrativo che definisca, in maniera precisa, previa esplicitazione ex ante e non già ex post dei parametri urbanistici in concreto applicati, l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione, previo frazionamento, dell'area sottratta al privato.
Se non lo fa, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere portato davanti il giudice, che accoglie il ricorso e annulla il provvedimento.
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