Breve guida. Condanna per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: quali sono i poteri del Prefetto per la revoca della patente e cosa può fare l’interessato per chiedere il riesame del diniego amministrativo.
Criteri che devono guidare il Prefetto
Interesse della persona colpita dal diniego
Nei casi in cui la Prefettura riceve la notizia che a carico di una persona risulta un ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida dispone, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., il diniego al rilascio dello stesso titolo.
Questo provvedimento amministrativo chiude un’istruttoria ed è definitivo.
Contro tale provvedimento la persona interessata può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare il ricorso al Ministero dell’Interno, ovvero al Tar entro sessanta giorni.
In caso di mancata presentazione del ricorso, l’interessato può successivamente proporre al Prefetto un’istanza motivata di revoca del diniego.
Se il Prefetto non si pronuncia sull’istanza di riesame, la persona interessata può presentare il ricorso al Tar lamentando l’illegittimità del silenzio.
A questo punto il tribunale, nel caso in cui ritenga sussistenti i presupposti dell’istanza, accoglie il ricorso ed ordina all’amministrazione di riesaminare ed aggiornare la posizione del ricorrente interessato alla revoca del diniego.
Criteri che devono guidare il Prefetto
E’ bene sapere che i criteri [1] utilizzati dal Prefetto per valutare la posizione dell’interessato ed adottare il provvedimento di revoca della patente di guida per perdita dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S., in seguito a una condanna per violazione dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) sono i seguenti:
(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.
Interesse della persona colpita dal diniego
Inoltre è bene sapere che con il passare del tempo dall’adozione del diniego le cose cambiano e, soprattutto, può mutare la posizione amministrativa della persona interessata, a volte anche radicalmente.
Questo significa che la persona destinataria del diniego ha un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro giuridico posto a base della pregressa valutazione di assenza dei requisiti morali, un aggiornamento della propria posizione [1].
Il procedimento avviato con l'istanza di revisione si deve concludere con un provvedimento espresso e motivato, nel caso in cui il Prefetto resti della sua idea contraria, in quanto si convince della perdurante pericolosità sociale.
Diversamente: la revoca del diniego va accordata nel caso in cui il Prefetto verifichi il cambiamento in meglio di tutti i 6 indici sopra elencati.
La materia della revoca patente di guida per perdita dei requisiti morali è tecnica; se vuoi affidare l’incarico all’Avvocato Francesco Pandolfi scrivi un primo messaggio WhatsApp al 3286090590.
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[1] Tar Napoli Sez. 5 sentenza n. 839 del 09.02.2021.
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