Giovedì, 06 Maggio 2021 09:56

Arma per difesa personale: gestione di patrimoni ed aziende

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Criteri per stabilire quando può essere accordato il rinnovo del porto d’arma per difesa in assenza di denunce, negli ultimi anni, per essere rimasto vittima di reati. Tar Napoli sezione quinta, sentenza n. 2679/2021 pubblicata in data 26.04.2021.

 

 

 

Viene negato il rinnovo del porto d’arma corta per difesa personale.

 

Tuttavia la Prefettura, negando il rinnovo, commette l’errore di trascurare la posizione differenziata del richiedente rispetto alla più generale categoria professionale di sua appartenenza.

 

Ogni caso è, infatti, un caso a sé e come tale va valutato, senza fare confronti e paragoni con altre situazioni che possono sembrare somiglianti.

 

In sostanza l’interessato, un commercialista che svolge diverse attività professionali tra cui specifiche funzioni di amministratore di patrimoni ed aziende, oltre che di testimone in processi penali per reati associativi o di natura estorsiva, ricorre contro il diniego e il Tar accoglie il ricorso.

 

Da notare che la persona in questione negli ultimi anni non è rimasta vittima di reati specifici.

 

Per giungere all’accoglimento del ricorso i giudici premettono: in generale il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della licenza di porto d'armi mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi.

 

Regola generale è, infatti, quella del divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverlo in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

 

Pertanto l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all’arma, ma costituisce il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.

 

Tutto ciò premesso, la licenza per le armi corte (rivoltelle o pistole) è di competenza del Prefetto il quale deve verificare, tra le altre cose, che il richiedente ne abbia un dimostrato bisogno.

 

Pertanto il potere di concedere l'autorizzazione al porto di pistola a privati cittadini da parte del Prefetto è esercitabile in ipotesi eccezionali, solo in caso di dimostrato bisogno, la cui sussistenza va provata dal richiedente e deve essere tale da giustificare la deroga al principio generale dell'ordinamento, secondo cui la tutela dell'incolumità dei cittadini è affidata alle forze di polizia, onde i cittadini devono essere, di norma, disarmati.

 

Nel caso esaminato dal Tar Napoli, l’Amministrazione non ha tenuto conto di quanto spiegato dal ricorrente in merito alla qualificata esposizione a pericolo derivante dalle modalità di svolgimento della propria attività professionale, non semplicemente perché commercialista, ma anche in quanto amministratore giudiziario di beni sequestrati alla criminalità organizzata.

 

Costituisce allora, secondo l’opinione del Tar, prova del dimostrato bisogno non solo la presentazione di plurime e circostanziate denunce risalenti ad almeno un quinquennio precedente la richiesta, ma anche la partecipazione, nella qualità di testimone in processi penali, per reati associativi e/o di natura estorsiva e/o di natura predatorie e estorsiva, attivati con il contributo dell’interessato, criterio, questo, suscettibile di applicazione analogica anche in favore di professionisti che, per le concrete modalità di svolgimento della propria professione e la tipologia degli incarichi assunti, perseguano, come nella specie, interessi contrastanti con quelli della criminalità organizzata.

 

Pertanto, ben può costituire prova del dimostrato bisogno quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente in qualità di libero professionista, ovvero, più specificatamente, di amministratore giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; questo, evidentemente, anche in assenza di reati perpetrati in danno del medesimo negli ultimi cinque anni, posta l’alternatività delle ipotesi prese  in considerazione nei criteri fissati all’esito della riunione del tavolo tecnico a cui partecipano appartenenti alla Questura e ai Carabinieri.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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