L’autovettura è un’arma?
In molte circostanze può esserlo.
Oggi un post insolito, un può fuori dalle righe.
Andiamo subito al dunque: se ti trovassi ad assistere, come in un film, ad una scena dove una persona si mette alla guida di una vettura e, facendo alcune manovre, tenta deliberatamente di investire un soggetto con l’intento chiaro di fargli male, di ferirlo o ucciderlo, non ci crederesti e penseresti ad un abbaglio, cioè che una cosa simile si può vedere appunto solo nei film.
Eppure si tratta di fatti che si verificano nella realtà.
E si sono realmente verificati.
Se l’auto viene usata come un’arma, scatta il risarcimento per la vittima?
E’ chiaro che in un contesto del genere la prima preoccupazione è per chi subisce l’atto doloso e violento.
Dopo però, ci si chiede se in un caso del genere egli possa avere diritto o meno ad essere risarcito dall’impresa assicuratrice del veicolo il cui conducente ha messo in atto l’azione.
Una domanda di questo tipo verrebbe spontanea per il fatto che esiste una norma del codice civile che impedisce, in prima battuta, il risarcimento quando si verifica un fatto doloso (art. 1917 c.c.).
Eppure la Corte di Cassazione ha trovato il rimedio, ammettendo a risarcimento la vittima di un grave sinistro messo in piedi con un’autovettura irresponsabilmente usata, appunto, come un’arma (Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, sentenza n. 20786/2018).
Come la vettura può diventare arma?
Sembra strano pensare ad un’autovettura come se fosse un’arma.
Ma, se ci pensiamo bene, la macchina ha tutte le caratteristiche per diventarlo, ovviamente se utilizzata male o in violazione di specifiche norme poste a presidio dell’incolumità degli altri.
Per esempio, basta circolare ad elevata velocità su strade con limite per rappresentare un potenziale pericolo per i terzi; così come è sufficiente manovrare in modo imprudente per mettere a repentaglio la vita di un incolpevole passeggero.
Oppure, ancora, circolare contromano, sorpassare dove non si può, fare retromarcia sapendo che dietro il veicolo si trovano persone, e così via.
In pratica
Le norme comunitarie e l’ordinamento interno sono orientate alla tutela della salute e del benessere delle persone.
La protezione di questi fondamentali valori passa anche per un reale e funzionante sistema di regole che permette a chi rimane vittima di incidenti stradali, anche particolari come quello sopra descritto, di conseguire in ogni caso il risarcimento del danno subito.
Basti pensare che questo reticolo di norme è talmente ben congegnato da permettere di chiedere (ed ottenere quando sussistono i presupposti) il risarcimento anche quando non esiste un contratto assicurativo sul veicolo investitore, il cui conducente è responsabile del sinistro (Fondo di Garanzia Vittime della Strada).
In buona sostanza: per avere il risarcimento del danno, nel caso in cui l’autovettura venisse usata impropriamente come se fosse un’arma, occorrerà procedere con un primo invio della lettera di diffida e messa in mora verso il responsabile e l’impresa assicuratrce r.c.a. quindi, in caso di disaccordo sull’entità del ristoro, intentare una causa civile risarcitoria sfruttando l’accertamento dei fatti svolto in sede penale.
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