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Lunedì, 20 Novembre 2017 15:44

Arma uso caccia: è sbagliata o no la revoca della licenza se capita un reato come il tentato furto di prodotti alimentari?

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La risposta è SI: è sbagliata:

a dircelo è il Tar Trento con una sentenza ineccepibile.

 

 

Altro ricorso vinto per l’interessato.

C’è da dire che il tribunale bacchetta l’amministrazione su due argomenti: la mancata partecipazione al procedimento amministrativo del ricorrente e il malgoverno del reato per niente attinente all’uso lecito dell’arma.

 

 

Il caso

Un recente caso dove il Commissariato per il Governo di Trento sbaglia ad assumere il proprio provvedimento di revoca della licenza ad uso caccia della persona interessata.

Sbaglia per il semplice motivo che, rispetto alla condotta messa in atto dall'interessato (un tentato furto di prodotti alimentari all'interno di un alimentari, reato aggravato dall'esposizione dei prodotti alla pubblica fede), il Tar Trento (sentenza n. 302 del 10 novembre 2017) ritiene il fatto di poca consistenza rispetto ad una possibile incidenza o ripercussione dello stesso sull’uso lecito dell’armamento.

 

 

La motivazione dell’Amministrazione

L’Autorità, di fronte ad una situazione del genere, aveva proposto la seguente motivazione:

"i fatti di cui l'interessato si è reso protagonista e la condotta dallo stesso tenuta in quella circostanza inducono a ritenere che egli, allo stato attuale, sia privo dei requisiti di buona condotta ed affidabilità necessari per i titolari di licenze di polizia in materia di armi, ponendo dubbi circa l'utilizzo in perfetta e completa sicurezza dell'autorizzazione di porto d'arma di cui è in possesso”.

Niente da fare per la persona interessato sul ricorso gerarchico, che pure cerca di presentare con tutti gli accorgimenti tecnici del caso, non tralasciando nulla.

La pratica non supera la prima barriera procedurale: bisogna portare il dossier all’attenzione dei Magistrati.

Ebbene, una volta interrogati, i Giudici la vedono diversamente dall’amministrazione ed accolgono il ricorso, con una motivazione ampiamente condivisibile.

 

 

Gli argomenti del Tar, primo: la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo

Il Tar ricorda che l’art. 10 della legge n. 241/1990 configura come un vero e proprio "diritto" dell'interessato la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che a sua volta l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Pertanto, mentre nel caso di esercizio di tale diritto sorge l'obbligo dell'Amministrazione di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni dell'interessato, all’opposto non può ritenersi che il mancato esercizio del diritto si traduca in una sorta di acquiescenza rispetto all'esercizio del potere.  

 

 

Secondo: c’è penale e penale, non tutti i casi sono uguali.

Prosegue il ragionamento dei Giudici.

Riguardo alla commissione di fatti costituenti reato, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 aprile 2015, n. 2009) ha precisato che non tutti i fatti penalmente rilevanti   possono ritenersi ugualmente significativi ai fini del giudizio prognostico sull'abuso delle armi.

 

 

Difatti si devono distinguere: 

 

A) i casi di reati commessi mediante l'uso o l'abuso delle armi, per effetto dei quali l'inaffidabilità del soggetto emerge in modo lampante, di modo che il divieto di detenzione delle armi non richiede, in genere, altra motivazione,

B) i casi nei quali, pur mancando una diretta relazione con l'uso delle armi, i reati risultano comunque rilevanti ai fini del divieto, in quanto sono indicativi di una personalità portata alla violenza contro le persone;

C) i casi nei quali non solo manca l'impiego delle armi nella commissione del reato, ma neppure si ravvisa alcuna indicazione riguardo ad una propensione all'abuso delle armo, sicché la possibilità di trarre dal fatto elementi di valutazione ai fini del divieto, se non è esclusa in radice, è tuttavia quanto meno remota e legata a particolari contingenze, da spiegare accuratamente in motivazione.

 

 

Causa vinta per l’interessato

Il ricorso va accolto perché il reato addebitato al ricorrente non è significativo del pericolo di abuso delle armi ed i provvedimenti impugnati risultano carenti di adeguata motivazione in quanto:

A) il Questore non spiega il percorso logico attraverso il quale il fatto commesso si possa ritenere un elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi;

B) tale motivazione si rendeva necessaria se si considerano le molteplici circostanze messe in evidenza dal ricorrente e rimaste inascoltate, in particolare,

  • che il reato non è stato commesso facendo uso delle armi e si configura come un episodio singolo e, per di più, di particolare tenuità,
  • che il ricorrente al momento della contestazione del fatto non ha assunto un comportamento violento,
  • che non vi è contestazione in ordine alla condotta di vita tenuta sino a quell'episodio e
  • che il ricorrente medesimo risulta titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 2011.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 7286 volte Ultima modifica il Lunedì, 20 Novembre 2017 15:54
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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