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Lunedì, 28 Maggio 2018 16:23

Armi: quali condotte non compromettono l'affidabilità?

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Le condotte che non compromettono l'affidabilità sono diverse.

 

Il principio generale

è che non tutti i fatti (penalmente) rilevanti hanno un significato in materia di armi.

Senza ripercorrere le lunghe e complicate sentenze su questo delicato argomento, mi limito a mettere giù un po’ di spunti su  queste condotte, in modo da rendere facile la consultazione ed un eventuale pronto uso delle informazioni.

Allora, se ti interessa saperne di più prenditi cinque minuti e leggi questo post: i dati che troverai potrebbero tornarti utili o magari, parlandone, potresti comunicarli a qualche amico che si trova o si è trovato in difficoltà in questa materia.

 

La cosa da ricordare a monte è questa:

se ci sono reati commessi proprio mediante l'uso o l'abuso delle armi, l'inaffidabilità della persona è scontata: in un caso del genere i provvedimenti ostativi non richiedono neppure una specifica motivazione.

Passando invece alle condotte che non hanno un’incidenza sull’affidabilità, bisogna sapere che quanto più ci si allontana dall’ipotesi prima descritta, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione del diniego amministrativo.

 

 

Andiamo dunque sul pratico e vediamo che non compromettono l'affidabilità le seguenti condotte:

quelle che per loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi non incidono attualmente sull'affidabilità del soggetto interessato al rilascio del titolo di polizia: in questi casi è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato.

In materia di autorizzazioni di polizia, quindi, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere, nei provvedimenti di diniego da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione.

Questo per evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che "qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S. l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base".

I principi e le regole sopra illustrate sono state ampiamente utilizzate, ad esempio, in occasione di un processo amministrativo tenuto davanti il Tar Napoli, concluso con la sentenza n. 3144 dell’11.05.2018 favorevole per l’interessato (che ha impugnato il decreto della Questura di diniego al rilascio della licenza di porto di fucile, vincendo la causa, discutendo di vecchie ipotesi di reato -mai accertate per la verità con sentenza penale passata in giudicato- e riferite a minacce, ingiurie e diffamazione).

 

 

Da sapere

Le cause amministrative in materia di armi non sono certo cosa semplice: spesso i ricorsi degli interessati debbono superare molti ostacoli, primo fra tutti quello rappresentato dalla discrezionalità in mano al Ministero dell’Interno.

Questo non significa però che queste cause siano da evitare; al contrario in altrettante circostanze (come quella della sentenza 3144/18) la Magistratura, accogliendo i ricorsi, mette bene in evidenza che gli interessi della persona non possono essere calpestati o trascurati così facilmente dal potere amministrativo della controparte.

 

Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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Letto 7579 volte Ultima modifica il Lunedì, 28 Maggio 2018 16:34
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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