La Questura non può rigettare l'istanza per ottenere il rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile ad uso caccia, se pende un procedimento penale per un'ipotesi di reato fiscale e se, al contempo, la persona interessata risulta inserita in un contesto familiare compromesso.
La posizione della Questura.
Talvolta può accadere che il Questore ritenga di dover respingere al mittente l'istanza di cui parliamo, in quanto ravvisa elementi che ritiene idonei ad alterare il requisito della buona condotta.
Si tratta, per la verità, di un'ipotesi tutt'altro che rara e che, anzi, di frequente viene portata all'attenzione dei magistrati amministrativi.
Pensiamo a quelle situazioni nelle quali, ad esempio, chi chiede il rinnovo abbia in corso una causa penale, magari per reati fiscali oppure, in contemporanea, si trovi a vivere in un contesto familiare non idoneo, per così dire, siccome pericoloso -per l'autorità- anche solo a livello potenziale.
Di fronte a valutazioni discrezionali di questo tipo, che cosa può fare in concreto l'interessato, il quale ritiene che, al contrario, le circostanze rappresentate come ostative dall'organo amministrativo non abbiano nulla a che fare con l'affidabilità e buona condotta in materia di armi?
Ebbene, visti questi specifici elementi ostativi, l'interessato può presentare un ricorso, interessando così un Collegio giudicante e chiamandolo ad esprimersi sulla fattispecie.
Un pò quello che si è verificato con la sentenza del Tar Palermo n. 357 dell'08.02.2019, dove i magistrati hanno accolto il ricorso della persona interessata, motivo per cui prendiamo la pronuncia come valido spunto.
La posizione del Tar.
Il tribunale amministrativo, esaminato il rigetto dell'istanza presentata per il rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile ad uso caccia, considerato che pende un procedimento penale per un'ipotesi di reato fiscale e, al contempo, la persona interessata pare inserita in un contesto familiare compromesso, non può fare altro che accogliere il ricorso, dal momento che, per principio generale in giurisprudenza, la revoca della licenza deve essere adeguatamente motivata, in quanto è insufficiente riferirsi al patteggiamento per reati fiscali, se al detentore di armi che da decenni esercita la caccia non può essere imputato alcunché sulla correttezza ed avvedutezza nella custodia e nel maneggio delle armi medesime.
In pratica, rispetto alle due situazioni di dubbio prospettate dalla Questura il Tar, al verificarsi delle medesime condizioni di cui alla pronuncia qui presa come recente punto di riferimento, non potrà che rispondere in questo modo:
1) circa il giudizio penale (evasione di imposta ed iva), si tratta di un reato dal quale non si trae il disvalore nei confronti del ricorrente ai fini del potenziale abuso del titolo di polizia;
2) riguardo poi al rapporto parentale dubbio, ebbene questo di per se non è mai rilevante ai fini dell'istanza di cui si discute.
Tutto questo, ovviamente, va visto alla luce di eventuali rinnovi nel frattempo concessi all'interessato: come ben si intuisce, si tratta di un elemento di non poco conto, dal momento che se il fatto reato è antecedente all'ultimo rinnovo di licenza concesso, l'amministrazione non può far finta di niente omettendo un convincente giudizio sull'attualità del pericolo che la persona interessata possa, in astratto, abusare del titolo di polizia già posseduto.
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