IL DOTT. MARCO MILAZZO [1] RISPONDE
LA DOMANDA
Dott. Milazzo, un lettore rivolge un interessante quesito:
ho letto in un paio di pubblicazioni che le armi ad aria compressa di libera vendita qualora siano bancate come depotenziate in UNO dei Paesi della comunità europea, la bancatura vale in tutti gli altri stati.
Quindi deduco che, ad esempio, un'arma con la famosa F nel pentagono tedesca sia legale come depo anche in Italia, nonostante non ci sia impressa la bancatura italiana?
LA RISPOSTA
Risponde il Dott. Marco Milazzo:
Gentile lettore, la ringrazio per il quesito quanto mai interessante, la cui risposta, ahimè, non è proprio così semplicistica.
Partiamo dal presupposto che "tali oggetti" non hanno la stessa connotazione giuridica in tutti gli Stati membri... Caso "Italia":
- NON sono giocattoli,
- NON sono oggetti di "libera detenzione" (non del tutto... A breve sarò più chiaro),
- le definizioni "DEPO", "depotenziata" e/o "libera vendita" sono mere attribuzioni commerciali.
Come identifica il legislatore tali oggetti?
Armi con modesta capacità offensiva... Ribadisco, ARMI.
Essendo "armi", seppur non assimilabili alle "armi comuni da sparo", sempre come tali devono essere trattate, fatta eccezione per l'obbligo di denuncia.
Per poter avere la classificazione di "modesta capacità offensiva" è richiesto al Banco Nazionale Prova (italiano) di verificare una serie di peculiarità... la più nota (ovviamente) riguarda l'energia cinetica erogata dai proiettili, inferiore e/o uguale a 7,5 Joule.
Al termine delle verifiche, sempre il BNP, deve apporre apposito "C.N." nonché l'indicazione "< 7,5J".
Sostanzialmente sono informazioni che ormai, dopo quasi vent'anni, tutti noi conosciamo.
Spesso però, complice lo strumento "internet" ed i bellissimi cataloghi online, non consideriamo un fatto: il valore 7,5 J è tutto italiano!
Dato che l'argomento richiederebbe una trattazione più approfondita non intendo dilungarmi oltremodo.
La risposta al suo quesito purtroppo è una sola: un'arma con modesta capacità offensiva per essere tale, e legalmente detenuta, deve riportare la prevista punzonatura del BNP italiano.
Di seguito stralcio del regolamento (Decreto Ministeriale 9 agosto 2001 n.362)
[...]
Art. 4.
Punzone di identificazione
-
Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
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- [1] Perito Esperto in Armi e Munizioni (Categoria IX – Sub-Categoria 53);
- Perito Esperto in Balistica (Categoria IX – Sub-Categoria 59);
- Perito Esperto in Esplosivi (Categoria X – Sub-Categoria 6);
- Criminalista / Consulente Tecnico dell’Autorità Giudiziaria;
- Armiere / Tecnico Riparatore;
- Consulente Tecnico / Docente presso numerose associazioni ed enti nel settore armi, balistica ed intelligence;
- Istruttore Istituzionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno;
- Allenatore Tecnico Sportivo di I° Livello (pistola) dell’Unione Italiana Tiro a Segno;
- Istruttore di Tiro Rapido Sportivo OPES Italia / CONI;
- Arbitro Federale (Range Officer) S.A.F.R.O. in tutte le discipline previste dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (CONI);
- Titolare della “Indagini Balistiche”, azienda specializzata nel “settore armi” nonché Casa Editrice.
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