Mercoledì, 27 Febbraio 2019 12:38

Divieto detenzione armi e istanza di revoca del divieto

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Le regole nel caso in cui si impugna un divieto detenzione armi e, allo stesso tempo, il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione.

I casi amministrativi in diritto delle armi sono pressoché infiniti.

Uno tra questi è quello nel quale la persona interessata, che ha ricevuto in tempi diversi la notifica di un divieto di detenzione armi e il rigetto dell’istanza di revoca del predetto divieto, decide di presentare il ricorso impugnandoli entrambi.

Cosa accade dal punto di vista procedurale?

Innanzitutto: è possibile impugnarli insieme?

E si si, quali sono le possibili risposte che potrebbe dare il tribunale?

Proviamo allora ad esaminare insieme questi distinti, ma correlati, aspetti di procedura.

 

Indice

La domanda di annullamento.

Il ricorso avverso il divieto di detenzione armi.

Il ricorso avverso l’istanza di revoca.

In pratica.

La domanda di annullamento.

Abbiamo anticipato in ipotesi che la persona interessata è destinataria di un divieto di detenzione armi e, poi, del rigetto dell’istanza di revoca del predetto divieto.

Poniamo allora che decida di ricorrere contro i due provvedimenti, sia pur emessi a distanza di tempo.

Un caso come quello prefigurato, per niente raro, è stato esaminato e risolto in senso favorevole per il ricorrente dal Tar Firenze, con la sentenza n. 288 del 22 febbraio 2019.

In quella situazione si presenta un provvedimento con il quale la Prefettura dispone a carico dell’interessato il divieto di detenzione armi (2015) ai sensi dell'art. 39 TULPS.

Il ricorrente, poi, presenta in Prefettura istanza di revoca del diniego di detenzione armi (2018).

Ricorso avverso il divieto di detenzione armi.

Nella situazione descritta il Tar dichiara l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugna il divieto del 2015, in quanto questo ovviamente è già stato a suo tempo contestato in causa e, il relativo ricorso, è stato respinto con una sentenza.

Completamente diversa è, invece, la situazione sul versante dell’istanza di revoca del divieto di detenzione, dato che questa ha avviato una nuova istruttoria.

Ricorso avverso l’istanza di revoca.

Qui, in concreto, sussiste un difetto di motivazione del provvedimento amministrativo adottato.

Vediamo perché.

Se è vero che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'adozione della revoca, tipico provvedimento di autotutela, lo è altrettanto il rilievo che, se e quando l'Amministrazione decide di aprire il procedimento di revoca e di svolgere attività istruttoria, deve poi concludere il procedimento stesso con atto che sia coerente con l'attività procedimentale svolta e che dia conto, nella motivazione, della decisione assunta, proprio alla luce dell’istruttoria svolta.

Detto in due parole: se riapre l’istruttoria deve per forza motivare.

Per tornare all’esempio della sentenza 288 risulta che, aperto il procedimento di revoca, la Prefettura ha acquisito un parere dei Carabinieri del 2017, ma non risulta averne tenuto debito conto in sede decisoria, in quanto non c’è alcun riferimento allo stesso nel provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela.

Scendendo appena appena nel dettaglio: il provvedimento si limita ad evidenziare che la richiesta revoca del divieto di detenzione armi "non può essere accolta".

Ma in questo modo non tiene in alcuna considerazione il parere reso dal Comando Provinciale dei Carabinieri verso la fine del 2017, ove si mette in luce che, dopo i fatti in esame (quelli cioè che portarono all'adozione del divieto di detenzione armi) non si ha notizia di ulteriori episodi d'attrito tra l’interessato e le controparti, né emergono ulteriori elementi pregiudizievoli sul suo conto e, soprattutto.

In pratica.

L'autorità è tenuta a valorizzare l’istruttoria proveniente dall'Arma dei Carabinieri e dar conto della valutazione svolta nella motivazione del provvedimento finale.

Nel caso preso come spunto il ricorso è stato accolto sulla parte relativa alla seconda domanda, cioè quella attinente all’istanza di revoca del divieto di detenzione.

Passando, infine, dal particolare al generale, possiamo certamente far leva sulla sentenza n. 288/19 se si presenta una situazione speculare a quella già analizzata dall’attento tribunale fiorentino.

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 6210 volte Ultima modifica il Mercoledì, 27 Febbraio 2019 12:49
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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