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Mercoledì, 01 Maggio 2019 08:38

Giudizio di affidabilità o probabilità di abuso nell'uso delle armi

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La valutazione di affidabilità che compie il Ministero dell’Interno e le sue articolazioni amministrative non è niente altro che un giudizio valutativo sulla condotta di vita del soggetto interessato.

Siccome si parla di un giudizio sulla vita della persona, non è sufficiente la pendenza di un procedimento penale a carico della persona per dire che questa è inaffidabile: si può essere d’accordo sul fatto che non occorre una particolare giustificazione, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto sulla presunta pericolosità ed inaffidabilità dell’interessato.

 

 

 

Indice

Il caso

Il ricorso

La soluzione del Giudice

In pratica

 

 

 

Il caso

Viene chiesto l'annullamento del decreto del Prefetto con cui è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni, ingiungendo di consegnare quelle in possesso dell’interessato all'autorità di pubblica sicurezza.

Con il ricorso, la parte privata lamenta l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione dell'art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ed il difetto di motivazione del provvedimento.

Dagli atti risulta che il provvedimento è stato adottato su proposta dei Carabinieri a seguito dell'apertura delle indagini a carico del ricorrente, a fronte di una querela presentata in suo danno per il reato di minacce, probabilmente commesso nell'ambito di una controversia insorta tra comproprietari confinanti.

L’interessato precisa che il procedimento penale è stato definito per l’archiviazione disposta dal Giudice di Pace, stante l'avvenuta remissione della querela.

 

 

 

Il ricorso

Abbiamo detto nel preambolo che, siccome si parla di un giudizio complessivo sulla vita e sulle abitudini della persona, non è sufficiente la pendenza di un procedimento penale a carico della persona per dire che questa è inaffidabile: si può essere d’accordo sul fatto che non occorre una particolare giustificazione, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto per spiegare in dettaglio in che cosa consiste la pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente.

Pertanto, l’ossatura del ricorso amministrativo si basa sulla rivendicazione dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sulla violazione dell'art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ed sul difetto di motivazione del provvedimento.

Come è possibile, infatti, che una denuncia archiviata per remissione della querela non abbia alcun effetto sulla valutazione discrezionale del Prefetto in materia di armi?

 

 

 

La soluzione del Giudice

La giurisprudenza più aggiornata ci offre la sentenza del Tar Salerno n. 526 dell’01.04.2019, favorevole al ricorrente.

Ebbene, il Collegio non nega che il richiamato episodio possa concorrere alla valutazione negativa circa l'affidabilità del ricorrente, così come la stessa sottovalutazione delle possibili conseguenze del gesto da parte del suo autore.

Tuttavia, la valutazione di affidabilità costituisce l'esito di un sintetico giudizio valutativo che deve investire la condotta di vita del soggetto interessato, non essendo sufficiente la pendenza di un procedimento penale.

Si può convenire che non occorra una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto in punto di pericolosità ed inaffidabilità della persona, in quanto ciò è alla base del giudizio prognostico.

Per restare sulla questione esaminata e risolta con la sentenza 526, dalla motivazione del provvedimento non emerge che l'episodio indicato dalla stazione dei carabinieri sia stato inserito in una più ampia valutazione della condotta di vita e della personalità del soggetto interessato, necessaria per valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità o probabilità di abuso nell'uso delle armi.

 

 

 

In pratica

In materia di armi, la valutazione di affidabilità che compie l’amministrazione è un ampio giudizio valutativo sulla condotta di vita della persona.

 

 

 

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Letto 4165 volte Ultima modifica il Mercoledì, 01 Maggio 2019 08:46
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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