Ancora un caso trattato dallo studio, a lieto fine, sul rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia.
Sono Francesco Pandolfi, avvocato in diritto amministrativo (armi, militare, pubblico dipendente, disciplinare, appalti, abusivismo, multe all'estero). Svolgo da anni una prevalente attività on line seguendo Clienti in tutta Italia. Se ancora non conosci le mie pubblicazioni in rete, visita i portali Studio Cataldi e MiaConsulenza, oppure FB: troverai centinaia di post tematici che ti offriranno informazioni gratuite utili ad impostare la soluzione del tuo caso.
Indice
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Il nostro Cliente chiede l’autorizzazione di polizia per le seguenti motivazioni:
- nel 2011 ha ricevuto un provvedimento di rifiuto ad un’istanza analoga, per ritenuta incompatibilità con il possesso di autorizzazioni di polizia in materia di armi;
- nel 2014 ha presentato un’istanza analoga all’odierna, segnalando di aver ottenuto nel 2013 la dichiarazione di estinzione del reato con provvedimento del G.I.P. (in relazione all’art. 624 c.p., fatto del 2008) giudicato con decreto penale emesso nel 2010;
- le indagini a seguito di una querela sporta nel 2007 non hanno avuto seguito rispetto ai reati contestati ex artt. 582, 610 e 612 c.p., siccome prescritti;
- nel 2014 ha ricevuto la notificazione di atto della Questura con il quale l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia è stata respinta, attesa l’esistenza a quel tempo dei procedimenti penali sopra segnalati e della relazione con familiari segnalati per reati in materia di stupefacenti o destinatari di provvedimenti ablativi in materia di armi.
Ora, con il passare del tempo le circostanze e le situazioni concrete si sono modificate e l’interessato, avendo motivo di ritenere variato in meglio il quadro di affidabilità personale, ha precisato che:
1) il fratello risiede altrove;
2) la madre, anche se all’epoca è stata destinataria di un provvedimento di diniego del rilascio del N.O. all’acquisto di armi per eredità a causa della convivenza con l’interessato e il fratello, è una persona normalissima, incensurata, esente da precedenti psicopatologici, che lavora stabilmente presso un’azienda, vive da sola, non assume o ha mai assunto stupefacenti o sostanze psicotrope, avendo sempre avuto stima sociale ed elevata reputazione;
3) dal 2012 lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato;
4) inoltre dal mese di maggio 2016 ha un rapporto di stabile convivenza con la propria compagna, la quale gestisce un negozio di parrucchiera di cui è titolare sua zia.
Sulla base di queste premesse nell’istanza, approntata dallo studio dopo un’iniziale lavoro istruttorio di preparazione, è stato sostenuto tra le altre cose che il dato storico evidenziante in passato un comportamento considerato dall’Autorità come inaffidabile, era ed è ormai mutato favorevolmente, visti i plurimi indici sopra richiamati e, in ultima analisi, la necessità di dare finalmente una valutazione complessiva ed attualizzata del modello comportamentale.
Ebbene, valutati tutti gli elementi a disposizione, nel settembre 2019 il Questore ha autorizzato il nostro Cliente a portare il fucile per uso caccia.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
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Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.
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