Domenica, 15 Novembre 2020 15:12

Divieto detenzione armi: quando non si può disporre

Scritto da
 

 

Il divieto di detenzione delle armi si può disporre solo in presenza di determinati comportamenti o fatti di reato, posti in essere direttamente dal titolare, che rivelino un rischio di abuso o una sua non sufficiente affidabilità. Non si può, invece, disporre, in tutti gli altri casi.

 

 

 

Il divieto di detenzione armi

I limiti alla discrezionalità del Prefetto

Articolo 11 T.U.L.P.S.

Articolo 43 T.U.L.P.S.

Articolo 39 T.U.L.P.S.

Quando non può essere disposto il divieto

Un caso pratico

 

 

 

Il divieto di detenzione armi

Quando parliamo di divieto detenzione armi pensiamo immediatamente alla discrezionalità dell’amministrazione e, per conseguenza, al vasto potere rimesso dalla Legge nelle sue mani per arrivare a stabilire se una persona non è più affidabile.

 

 

 

I limiti alla discrezionalità del Prefetto

Eppure, questo vasto potere discrezionale non è indefinito, ma incontra dei limiti.

 

Sappiamo che alcune sentenze ci ripetono che il divieto, tipico provvedimento di pubblica sicurezza, può essere adottato anche quando il pericolo di abuso delle armi non sia determinato personalmente dal loro proprietario, ma per esempio da una persona convivente.  

 

Tuttavia, affinché tali criteri si possano applicare, è necessario che il titolare dell’autorizzazione di polizia non sia effettivamente in grado di offrire garanzie in ordine alla corretta custodia dell’arma, o in ordine al rischio di utilizzo della stessa da parte dei familiari o delle persone con lui conviventi.

 

 

 

Articolo 11 T.U.L.P.S.

Sono le stesse norme del T.U.L.P.S. a svelarci queste considerazioni.

 

Vediamo di quali regole parliamo.

 

L’articolo 11 T.U.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere revocate nell’ipotesi in cui il titolare abbia commesso una serie di reati, sia stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Tale norma precisa altresì che le “autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

 

 

 

Articolo 43 T.U.L.P.S.

L’articolo 43 T.U.L.P.S. inoltre sancisce che “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

 

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

 

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

 

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

 

La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

 

 

 

Articolo 39 T.U.L.P.S.

L’articolo 39 T.U.L.P.S., infine, prevede che il prefetto possa vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

 

 

Quando non può essere disposto il divieto

Da questo quadro normativo risulta che il divieto di detenzione delle armi può essere disposto solo in presenza di determinati comportamenti o fatti di reato, posti in essere direttamente dal titolare, che rivelino un rischio di abuso o una sua non sufficiente affidabilità.

 

Non può essere, invece, disposto, quando la vicenda sottostante riguarda fatti riferiti a un soggetto diverso rispetto alla persona interessata.

 

Se questo accade, la Prefettura avrà violato il quadro normativo sopra ricostruito e il divieto potrà essere annullato dal Tar.

 

Come abbiamo detto in precedenza, alcune sentenze ci ripetono che il divieto, tipico provvedimento di pubblica sicurezza, può essere adottato anche quando il pericolo di abuso delle armi non sia determinato personalmente dal loro proprietario, ma per esempio da una persona convivente: ma rimane pur sempre necessario che il titolare dell’autorizzazione di polizia non sia effettivamente in grado di offrire garanzie in ordine alla corretta custodia dell’arma, o in ordine al rischio di utilizzo della stessa da parte dei familiari o delle persone con lui conviventi.

 

Si tratta di criteri normativi lineari; stupisce che in molte occasioni l’Amministrazione, invece, li trascuri.

 

 

 

Un caso pratico

Ad esempio, in un caso trattato di recente dal Tar Campobasso con la sentenza n. 251/2020, pubblicata in data 01.10.2020, è stato proprio ribadito questo concetto: il Collegio ha accolto la domanda di annullamento del divieto, in quanto la Prefettura aveva fatto derivare, non dimostrando niente, il divieto detenzione armi da fatti attribuibili o comunque riferibili al convivente dell’interessato.

 

In definitiva: l’Autorità non è mai esonerata dall’onere di spiegare con cura i motivi per i quali ritiene che la persona in questione sia divenuta inaffidabile sulla custodia delle armi o su altri fatti.

 

Se trascura tale onere, il suo provvedimento sarà annullato dai giudici, i quali con ogni probabilità la condanneranno anche alle spese.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 7996 volte Ultima modifica il Domenica, 15 Novembre 2020 18:35
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.