Revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio. Casi in cui la denuncia penale è inattendibile. Differenza tra una semplice lite a parole tra il denunciante ed il titolare della licenza e una lite con contatto fisico tra le parti.
Lite verbale e scontro fisico non sono la stessa cosa, specie in materia di diritto amministrativo delle armi: questo va detto subito.
Bisogna tenere presente che non compromettono l'affidabilità di una persona tutte quelle condotte che per loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi non la intaccano realmente, per cui è necessario che l’eventuale provvedimento dell’amministrazione, ostativo all’uso delle armi, sia basato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato.
Pensiamo al caso, per esempio, di infondatezza della notizia di reato.
Caso ricorrente, che molto spesso mi trovo ad affrontare in studio è quello della richiesta di archiviazione del P.M., quando alla base della denuncia c’è stata solo una lite verbale tra il denunciante e la persona interessata, senza contatto fisico o minaccia tra gli antagonisti.
In questi casi la Questura, prima di adottare il suo provvedimento deve preventivamente vagliare in via autonoma la veridicità dei fatti esposti nella denuncia/querela, scaturita dalla lite, anche tenendo conto dei rapporti fra i medesimi e delle ragioni della lite.
Sono circostanze che impongono sempre un approfondimento istruttorio, anche per esempio con la convocazione dell’interessato o dei soggetti indicati come presenti alla lite, al fine di vagliare quanto meno l’attendibilità della querela, ferme rimanendo le valutazioni in sede giudiziaria penale ad opera degli organi competenti.
Ripeto: sono casi frequenti. I Giudici, per altro, sempre più spesso si trovano ad esaminare questi fascicoli.
Uno tra i tanti casi è quello risolto dal Tar Campania, Sezione Quinta, con la sentenza n. 3641/20 pubblicata in data 24.08.2020: qui il Collegio ha accolto il ricorso della persona che aveva subito la revoca della licenza ed ha annullato il decreto del Questore, condannando il Ministero dell’Interno a pagare il contributo unificato per l’avvenuto deposito del ricorso.
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