Sabato, 24 Luglio 2021 17:02

Armi e abuso occasionale di alcool nel passato

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L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie.

Tale giudizio non può essere basato su un singolo remoto episodio, ma deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita.

 

 

 

il Questore comunica il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso e tiro a volo [1].

 

L’Amministrazione rigetta in quanto il richiedente è ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti e non da sicuro affidamento di non abusare del titolo e delle armi.

 

Alla base della sua valutazione la Questura pone un paio di segnalazioni derivanti da un vecchio episodio.

 

In pratica l’amministrazione rileva che a carico del richiedente risulta un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertata mediante analisi all'aria alveolare espirata.

 

Inoltre risultano informazioni sfavorevoli sul conto della persona interessata, all’epoca segnalata all'Autorità Amministrativa ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90 in quanto trovata in possesso di sostanza stupefacente.

 

L’interessato sostiene però che le passate e problematiche condotte non equivalgono a manifestare oggi una personalità violenta o priva di autocontrollo, in quanto attengono rispettivamente ad una violazione del Codice della Strada ed alla violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990, entrambe occorse nella medesima circostanza parecchio indietro nel tempo.

 

Egli chiarisce che la valutazione dell’amministrazione, a fronte di un isolato vecchio episodio, non tiene di conto di altri elementi inerenti la propria complessiva condotta.

 

Parliamo di un volontario di supporto presso i Carabinieri, che ha conseguito il diploma di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno, ha ottenuto il certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche, per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e dell’esercizio dello sport del tiro a volo, al porto d’armi per difesa personale ed il certificato medico di idoneità per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’esercizio dello sport del tiro a volo.

 

Ora, di fronte a situazioni come quella descritta, un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela dal Questore.

 

Possiamo dire che se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell’evento, non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati caratterizzati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell’evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto.

 

In tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve basarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate insieme all’episodio isolato consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto.

 

Insomma, l’Amministrazione può valutare negativamente a causa di sospetti o indizi negativi che fanno venire meno la fiducia.

 

Tuttavia: se l’indizio è rappresentato dall’essere stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, il rigetto è illogico quando si tratta di un episodio isolato, vecchio e di scarsa rilevanza.

 

 

 

[1] Tar Torino Sez. Seconda, sentenza n. 482 del 13.05.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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