La Questura non può rigettare l’istanza per la licenza di porto di fucile per tiro a volo senza approfondire la questione sottostante la denuncia.
Sei stato denunciato per minacce da una tua vicina, una signora che a un certo punto ha deciso di adibire una parte della sua abitazione a rumoroso rifugio per cani randagi.
C’è da dire che, insieme ad altri vicini e tuoi conoscenti, con diversi esposti e denunce hai già, prima, segnalato e denunciato questa fastidiosa situazione al Comune e alle Autorità.
Quella signora, probabilmente per vendicarsi, intimidirti e metterti pressione, ha pensato di denunciarti a sua volta per ingiurie, minacce e danneggiamento, cercando così di metterti paura e di farti smettere con le denunce per il canile abusivo.
Il Comune stesso, resosi conto della situazione, ha pure emesso un’ordinanza contro questo canile.
Al di là dell’antefatto, il problema ora è questo: nel momento in cui ti sei trovato a presentare l’istanza per il rilascio del porto di fucile per tiro a volo la Questura te l’ha respinta, viste le denunce che ti ha fatto la signora del canile.
In pratica: il Questore si è insospettito per queste querele, ma senza approfondire i veri motivi per cui sono state presentate.
Tu però sei una persona per bene: per questo hai subito presentato il ricorso e il giudice lo ha accolto [1].
Si perché, ha detto il tribunale, non è possibile per il Questore rigettare l’istanza senza indagare a fondo i motivi delle denunce subite da chi chiede la licenza, soprattutto se quelle denunce sono un chiaro segno di rappresaglia e di ritorsione della signora del canile, denunciata ripetutamente a sua volta per il suo comportamento abusivo e contro legge.
In conclusione, in una situazione del genere le querele sono una specie di intimidazione nei tuoi confronti: tu sei la vera vittima e non il protagonista delle minacce, offese e danneggiamenti.
Della serie: tu mi denunci per il canile? Bene, allora io ti rovino come posso e non ti faccio prendere la licenza in Questura.
Per fortuna che i magistrati sanno riconoscere la verità in queste strane situazioni.
[1] Tar Puglia Sez. Seconda, sentenza n. 317/22 pubblicata il 28.02.2022.
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