Lunedì, 08 Luglio 2019 15:13

Diritti ed interessi del nucleo familiare dei militari

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In ambito militare il ricongiungimento familiare, quando ne ricorrono i presupposti, tende a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare.

 

Indice

La vita privata e familiare

L'art. 42 bis

Le ordinanze C.d.S nn. 2894/19 e 2833/19

Applicabilità generalizzata del 42 bis

In pratica

Come fare

 

 

La vita privata e familiare

Anche nel mondo militare esiste il principio in forza del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.  

L’unione del nucleo familiare è tutelata dalla Costituzione Italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale.

La famiglia ha dunque una posizione preminente all’interno della società, specie quando al suo interno sono presenti dei figli minori.

 

 

L’art. 42 bis

In questo quadro generale si innesta l’istituto disciplinato dall’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 novellato, che prevede la possibilità per un genitore dell’avvicinamento all’altro per ricongiungere il proprio nucleo familiare, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto per la salute e la crescita dei minori. 

 

 

Le ordinanze C.d.S. nn. 2894/2019 e n. 2833/2019

Ultimamente, su questo filone specifico, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con le ordinanze pubblicate il 07.06.2019 nn. 2894/2019 e n. 2833/2019, ha dato ragione allo studio in materia di assegnazione temporanea di militari ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.

Si tratta di due ordinanze che, insieme a numerosi altri provvedimenti favorevoli, hanno una certa importanza nel quadro più generale di pronunce sul tema dell’assegnazione temporanea applicabile ai dipendenti in divisa, visto che ultimamente lo stesso Consiglio di Stato si era espresso diversamente, ritenendo l’istituto a loro inapplicabile (il riferimento è alla isolata sentenza n. 1896/19 del C.d.S., secondo la quale l’istituto sarebbe applicabile al solo personale civile dipendente delle p.a. e non al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato).

 

 

Applicabilità generalizzata del 42 bis

Quella dell’applicabilità o meno dell’istituto agli appartenenti a questo comparto è, in verità, una vecchia questione: già all’indomani dell’entrata in vigore della norma si era posto il problema se la disposizione si applicasse o meno alle Forze Armate e di Polizia.

Ma, di fronte a diverse interpretazioni possibili, il C.d.S. ad un certo punto ha rivisto il proprio orientamento, concludendo come i principi espressi nell’art. 42 bis avessero natura e funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, compreso il personale militare e delle Forze di Polizia.

Le ordinanze pubblicate il 07.06.2019 nn. 2894/2019 e n. 2833/2019 confermano dunque il corretto indirizzo interpretativo.

 

 

In pratica

La norma ha lo scopo di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.

Ciò senza nulla togliere al particolare stato rivestito dal militare (descritto dall’art. 1493 n. 1 C.O.M.) trattandosi solo di assegnazione, al limite anche con modalità frazionata, per un limitato lasso temporale e coincidente con insostituibili esigenze familiari.

 

 

Come fare

Per valutare la fattibilità di un ricorso avverso il diniego sull’assegnazione temporanea chiedi pure allo studio, in quanto vanta una pluriennale esperienza in materia, avendo collezionato diverse sentenze dei Tar e del C.d.S. favorevoli ai militari.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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