Sabato, 30 Gennaio 2021 09:52

Forze Armate, sanzioni disciplinari, tatuaggi

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È illegittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un militare per essersi apposto, sugli avambracci, tatuaggi di grandi dimensioni.

 

 

 

I Giudici sanno riconoscere bene quando la sanzione disciplinare inflitta al militare è spropositata e, quindi, il provvedimento merita l’annullamento.

 

Lo fanno, per altro, senza mezzi termini, dicendo le cose come stanno e facendo perdere la causa al Ministero della Difesa in modo assolutamente lineare.

 

Quand’è, dunque, che può essere considerata illegittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un militare per essersi apposto, sugli avambracci, tatuaggi di grandi dimensioni?

 

Ora, prendendo come esempio l’Arma dei Carabinieri, la condotta potrebbe essere ritenuta sicuramente non compatibile con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma, altrimenti si violerebbero i doveri di rettitudine assunti con il giuramento, quindi rischiando di compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma: tuttavia si tratterebbe di una forma di inadempimento meritevole di sanzione ma non di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di servizio.

 

Vediamo meglio di che cosa si tratta, nel concreto.

 

In generale l'incisione di tatuaggi, se per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con i Regolamenti.

 

L’Amministrazione, a questo proposito, dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve pur sempre essere ragionevole e proporzionale rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto.

 

Anche laddove questi tatuaggi, per le lor dimensioni, siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa solo per questo il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione e, per conseguenza, la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva, ma solo i presupposti per l'applicazione di una sanzione più mite.

 

In pratica la valutazione che deve svolgere l’Amministrazione è questa: la condotta addebitata, seppur non di lieve entità, non deve costituire un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, tenuta in considerazione sia la possibilità di impiego del ricorrente presso unità operative ove non è imposta l'uniforme a maniche corte sia della stessa rimozione, ove volontaria, dei tatuaggi.

 

Utile, da tenere presente in questi casi: il principio generale di proporzionalità dell'azione autoritativa amministrativa, nella sua triplice accezione di idoneità, necessarietà e adeguatezza.

 

Vista la vicenda, se ti trovi in una situazione analoga a questa ti consiglio di non fermarti se leggi anche tu un provvedimento amministrativo abnorme, piuttosto reagisci con il ricorso.

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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