Militari: il volontario in ferma prefissata, sebbene non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non può essere considerato un soggetto estraneo alla compagine amministrativa, ma un militare già integrato nei ranghi dell’Amministrazione.
In linea di principio il volontario in ferma prefissata non è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tuttavia, dice il Consiglio di Stato [1], non può essere considerato un soggetto estraneo alla compagine amministrativa, ma piuttosto un militare già integrato nei ranghi dell’Amministrazione, al pari dei militari inseriti stabilmente in ruolo.
La conseguenza di questa impostazione è che anche il volontario in ferma prefissata appartiene all’apparato organizzativo dell’Amministrazione militare.
Quindi, se è lecito da lui attendersi il pieno possesso dei requisiti soggettivi anzidetti ai fini della sua presa di servizio, in uno all’esatto espletamento dei compiti impartiti, non può non assicurarsi in suo favore anche il rispetto delle prerogative previste dall’ordinamento per coloro che appartengono alla medesima compagine organizzativa, ma in forma stabile.
Insomma, i giudici ci segnalano che si è raggiunta una equiparazione tra le due discipline e le due posizioni, in modo che le prerogative tipiche del dipendente a tempo indeterminato si possono estendere al dipendente a tempo determinato.
In pratica si è portato a compimento un processo di progressiva assimilazione del servizio in ferma prefissata, dopo apposito reclutamento, rispetto a quello a tempo indeterminato a seguito di immissione in ruolo, che sfocia nella parificazione, almeno tendenziale, delle rispettive soglie di tutela.
Il risvolto applicativo si può notare, ad esempio, in materia di assegnazione temporanea del militare ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.
Qui c’è un interesse del figlio minore a ricevere assistenza da parte di entrambe le figure genitoriali.
La soddisfazione di tale esigenza di assistenza familiare non può quindi essere preclusa dalla configurazione giuridica del rapporto di lavoro.
L’art. 42 bis è un istituto a carattere provvisorio, che cessa di produrre effetti in modo automatico al superamento del termine massimo di durata previsto per il quale è stato accordato e non incide in modo definitivo sullo stato del dipendente interessato, il quale infatti lascia libero il proprio posto originario solo temporaneamente.
Come tale, l’istituto ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi protegge i fondamentali valori della famiglia e, più in generale, della genitorialità.
[1] Consiglio di Stato Sezione Seconda, sentenza n. 8051/21 pubblicata il 03.12.2021.
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