Martedì, 07 Dicembre 2021 15:08

Reato stradale e sospensione patente

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In occasione di un patteggiamento penale a seguito di reato stradale, il giudice deve sempre motivare la sospensione della patente di guida, specie se questa viene applicata nella sua misura massima.

 

 

 

Quando, a seguito di un patteggiamento, viene applicata la pena di x mesi di reclusione ed y anni di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, sanzione applicata nel suo massimo edittale e senza un’adeguata e convincente motivazione, la sentenza va annullata.

 

Lo dice la Cassazione penale con la sentenza n. 44971 del 6 dicembre 2021.

 

In pratica questo si verifica quando il giudice, in sede di applicazione della pena su richiesta, omette di dare conto dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare.  

 

In particolare: se la sanzione della sospensione della patente risulta applicata in misura massima senza alcuna motivazione sulle ragioni di tale scelta.

 

A tale proposito, le sentenze fissano due punti:

 

a) il giudice che applica, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione specifica solo quando la sanzione si attesta non oltre la media edittale e non ci siano specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato;

 

b) invece il giudice è tenuto a fornire una motivazione puntuale quando la misura sanzionatoria si allontana dal minimo previsto dalla legge.

 

Nel caso trattato dalla Corte e risolto con la sentenza 44971 è stata applicata la pena di sei mesi di reclusione e la sospensione della patente di guida per due anni.

 

In conclusione è pertanto utile sapere che, nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria, il giudice deve:

 

1) far riferimento alla gravità della violazione commessa,

 

2) all'entità del danno apportato,

 

3) al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe provocare, secondo i criteri fissati dall’articolo 218 C.d.S. comma 2: cioè deve avvalersi del criterio predeterminato per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente.

 

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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