La domanda
Gentile Avvocato, ho avuto un occasionale diverbio -abbastanza acceso- con la mia fidanzata la quale ha segnalato al 113 e poi sono intervenute le forze dell’ordine; detto fatto il Prefetto ha notificato il divieto di detenzione delle armi, eppure la mia fidanzata aveva chiaramente scritto e detto di non voler sporgere querela in quanto non aggredita né verbalmente né fisicamente, né minacciata e nemmeno ha avuto paura per la sua incolumità fisica. Insomma non ho mai avuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti. Secondo il suo parere posso presentare ricorso per chiedere l’annullamento di questo divieto? Grazie avvocato.
La risposta
Si: Lei può presentare il ricorso.
Da quello che racconta il diverbio è stato solo un fatto isolato e non strettamente connesso all'utilizzo delle armi e/o alla loro detenzione.
Mancando ulteriori fattori o una qualche ripetizione del litigio, un unico episodio come quello descritto non può giustificare il giudizio di inaffidabilità o di concreto pericolo di abuso di armi.
Poi, c’è pure il fatto importante che la sua fidanzata ha messo nero su bianco di non essere stata in alcun modo aggredita o minacciata: questa cosa probabilmente andava maggiormente soppesata dal Prefetto.
In sintesi: una valutazione negativa da parte dell’Autorità deve sempre collegarsi a fatti e circostanze che, per la loro gravità, la ripetizione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende, di regola esigibili per potere aspirare al rilascio e al mantenimento della licenza di polizia.
Quindi, proponga pure il suo ricorso perché i presupposti ci sono.
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