La domanda
Mi scusi avvocato: come è possibile che il questore, con l’avvio procedimento per diniego del rinnovo licenza di porto di fucile uso caccia, nella prima comunicazione mi parla di una cosa, e cioè di motivi ostativi perché sarei stato controllato con persone gravate da precedenti penali e di polizia. Poi nel rigetto mi parla di un’altra cosa, nuova rispetto alla prima. Cioè in aggiunta mi dice che mio fratello –che vive insieme a me- ha ricevuto il ritiro della licenza di caccia, ma me lo dice dopo la comunicazione del primo atto. Ma si può fare una cosa del genere? Posso fare ricorso contro questa strana cosa visto che non mi sono potuto difendere anche sulla nuova seconda ed inaspettata contestazione?
La risposta
Si: ci sono i presupposti per il ricorso.
La Pubblica Amministrazione non può assolutamente basare il provvedimento che chiude il procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
Se lo fa (e nel suo caso, da quanto risulta, lo ha fatto) sta violando il suo diritto di effettiva partecipazione al procedimento.
Questo fondamentale diritto è la possibilità di presentare osservazioni utili alla determinazione conclusiva dell'ufficio.
Il provvedimento negativo dell’amministrazione, infatti, non può che essere motivato con riferimento alle circostanze già sottoposte al contraddittorio, attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Insomma la Questura non può barare o, comunque, incappare in una svista del genere.
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